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Modalità di pagamento diritti Vigili del Fuoco
Si informa dell’adozione della circolare del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pistoia, prot. n. 2078 del 16/02/2026, ad oggetto: “Modifica sul Sistema Informativo delle Entrate dei capitoli di entrata non articolati del bilancio dello Stato e conseguenti codici IBAN.”, contenente le modalità di pagamento aggiornate dei relativi diritti di competenza, a seguito di modifica ai capitoli di entrata non articolati del bilancio dello Stato, di cui alla circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 30/12/2025.
Modalità di pagamento diritti Vigili del Fuoco:
- PagoPa, tramite: https://pagopa.vigilfuoco.it
- IBAN relativi ai capitoli non articolati di entrata del bilancio dello Stato, rinvenibili sul sito web del MEF ponendo particolare attenzione all’indicazione della provincia di riferimento (Pistoia).
Ulteriori informazioni:
Tempi pratiche ASL – Dipartimento del farmaco
Con la nota prot. n. 5392 del 30/01/2026, l’Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento del Farmaco, ricorda i tempi minimi per la presentazione delle pratiche che richiedono rilascio di pareri di propria competenza. In particolare:
- Domanda di chiusura per ferie: 30 gg. prima
- Modifiche all’orario di apertura al pubblico: 30 gg prima
- Nomina nuovo direttore: 20 gg. prima della presa servizio del nuovo direttore
Ulteriori informazioni:
Chiarimenti su normativa antincendio
Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo
Con circolare ad oggetto: “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.”, il Ministero dell’Interno chiarisce la distinzione dal punto di vista della normativa antincendio tra bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo. Si evidenzia in particolare che:
- Se nei bar e nei ristoranti si svolgono attività accessorie (musica dal vivo e karaoke) in maniera tale che l’intrattenimento assume carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), allora i locali diventano attività di “pubblico spettacolo” e necessitano di un nuovo inquadramento complessivo alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. con eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 (vedi Allegato I, punto 65) e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o codice di prevenzione incendi); analoga considerazione va fatta se all’interno degli esercizi pubblici si svolge attività danzante;
Ulteriori informazioni:
- Circolare del Ministero dell’Interno – Testo integrale
- Comando provinciale VVF di Pistoia – Punti essenziali
D.Lgs. 43/2025 – Modifiche in materia di accise
Si informa che con D.Lgs. 43/2025 sono state introdotte modifiche sostanziali a talune norme del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise – TUA).
In particolare come precisato dalla Circolare ADM n. 13/2025, al paragrafo I.V., per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 43/2025 operante una parziale rivisitazione dell’art. 29 del TUA, per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare) viene superato l’attuale regime che prevede obblighi di denuncia di esercizio e di munirsi della conseguente licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane, previo assolvimento dell’imposta di bollo, la cui preventiva acquisizione ha abilitato l’esercente allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti.
Di conseguenza:
- Per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc..) e di birra, l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da presentare al SUAP.
- L’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Sarà cura poi del SUAP trasmettere la stessa all’Ufficio delle dogane.
- Gli esercenti la vendita al dettaglio di altre bevande alcoliche (ad es. vino, bevande fermentate diverse da vino e da birra) così come, laddove non diversamente disposto da norme di esecuzione del TUA, di prodotti di diversa natura contenenti alcole (ad es. prodotti finiti di profumeria alcolica condizionati) restano esonerati da ogni adempimento tributario.
- Solo per gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato membro bevande alcoliche assoggettate ad accisa ai sensi dell’art. 9-bis del TUA o nello Stato prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro ex art. 10 del TUA permane il vigente regime di denuncia di esercizio e licenza fiscale (art. 29, comma 2, TUA).
Ulteriori informazioni:
- Circolare ADM n. 13/2025
- DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2025, n. 43, “Revisione delle disposizioni in materia di accise.”
- DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.” – Art. 29
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.” – Tabella A, punto 29
Testo Unico del Turismo (L.R.T. 61/2024) – Sentenze della Corte Costituzionale n. 196 del 23/12/2025 e n. 218 del 30/12/2025
Si informa che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 23/12/2025 ha esaminato diverse questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento a plurime disposizioni contenute nei Titoli VI e VIII della legge regionale della Toscana numero 61 del 2024 e riguardanti varie figure riconducibili alle professioni turistiche.
La Corte, decidendo così sul ricorso n. 14/2025, ha dichiarato la ILLEGITTIMITA’ costituzionale:
- Dell’art. 76, comma 4 a norma del quale il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia;
- Degli artt. da 95 a 110 volti a istituire e disciplinare le professioni dell’accompagnatore turistico e della guida ambientale.
- Di vari commi relativi ai requisiti, all’albo professionale e al divieto di prosecuzione delle attività di maestro di sci e guida alpina.
La Corte Costituzionale ha poi con sentenza n. 218 del 30/12/2025 dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 2 della L.R.T. 7/2025 di modifica della L.R.T. 61/2024
Ulteriori informazioni:
- Corte Costituzionale – Comunicato del 23/12/2025
- Corte Costituzionale – Sentenza n. 196 del 16/12/2025
- Corte Costituzionale – Comunicato del 30/12/2025
- Corte Costituzionale – Sentenza n. 218 del 30/12/2025
Aggiornamenti Normativi
Tempi pratiche ASL – Dipartimento del farmaco
Con la nota prot. n. 5392 del 30/01/2026, l’Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento del Farmaco, ricorda i tempi minimi per la presentazione delle pratiche che richiedono rilascio di pareri di propria competenza. In particolare:
- Domanda di chiusura per ferie: 30 gg. prima
- Modifiche all’orario di apertura al pubblico: 30 gg prima
- Nomina nuovo direttore: 20 gg. prima della presa servizio del nuovo direttore
Ulteriori informazioni:
Chiarimenti su normativa antincendio
Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo
Con circolare ad oggetto: “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.”, il Ministero dell’Interno chiarisce la distinzione dal punto di vista della normativa antincendio tra bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo. Si evidenzia in particolare che:
- Se nei bar e nei ristoranti si svolgono attività accessorie (musica dal vivo e karaoke) in maniera tale che l’intrattenimento assume carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), allora i locali diventano attività di “pubblico spettacolo” e necessitano di un nuovo inquadramento complessivo alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. con eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 (vedi Allegato I, punto 65) e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o codice di prevenzione incendi); analoga considerazione va fatta se all’interno degli esercizi pubblici si svolge attività danzante;
Ulteriori informazioni:
- Circolare del Ministero dell’Interno – Testo integrale
- Comando provinciale VVF di Pistoia – Punti essenziali
D.Lgs. 43/2025 – Modifiche in materia di accise
Si informa che con D.Lgs. 43/2025 sono state introdotte modifiche sostanziali a talune norme del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise – TUA).
In particolare come precisato dalla Circolare ADM n. 13/2025, al paragrafo I.V., per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 43/2025 operante una parziale rivisitazione dell’art. 29 del TUA, per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare) viene superato l’attuale regime che prevede obblighi di denuncia di esercizio e di munirsi della conseguente licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane, previo assolvimento dell’imposta di bollo, la cui preventiva acquisizione ha abilitato l’esercente allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti.
Di conseguenza:
- Per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc..) e di birra, l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da presentare al SUAP.
- L’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Sarà cura poi del SUAP trasmettere la stessa all’Ufficio delle dogane.
- Gli esercenti la vendita al dettaglio di altre bevande alcoliche (ad es. vino, bevande fermentate diverse da vino e da birra) così come, laddove non diversamente disposto da norme di esecuzione del TUA, di prodotti di diversa natura contenenti alcole (ad es. prodotti finiti di profumeria alcolica condizionati) restano esonerati da ogni adempimento tributario.
- Solo per gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato membro bevande alcoliche assoggettate ad accisa ai sensi dell’art. 9-bis del TUA o nello Stato prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro ex art. 10 del TUA permane il vigente regime di denuncia di esercizio e licenza fiscale (art. 29, comma 2, TUA).
Ulteriori informazioni:
- Circolare ADM n. 13/2025
- DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2025, n. 43, “Revisione delle disposizioni in materia di accise.”
- DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.” – Art. 29
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.” – Tabella A, punto 29
Testo Unico del Turismo (L.R.T. 61/2024) – Sentenze della Corte Costituzionale n. 196 del 23/12/2025 e n. 218 del 30/12/2025
Si informa che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 23/12/2025 ha esaminato diverse questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento a plurime disposizioni contenute nei Titoli VI e VIII della legge regionale della Toscana numero 61 del 2024 e riguardanti varie figure riconducibili alle professioni turistiche.
La Corte, decidendo così sul ricorso n. 14/2025, ha dichiarato la ILLEGITTIMITA’ costituzionale:
- Dell’art. 76, comma 4 a norma del quale il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia;
- Degli artt. da 95 a 110 volti a istituire e disciplinare le professioni dell’accompagnatore turistico e della guida ambientale.
- Di vari commi relativi ai requisiti, all’albo professionale e al divieto di prosecuzione delle attività di maestro di sci e guida alpina.
La Corte Costituzionale ha poi con sentenza n. 218 del 30/12/2025 dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 2 della L.R.T. 7/2025 di modifica della L.R.T. 61/2024
Ulteriori informazioni:
- Corte Costituzionale – Comunicato del 23/12/2025
- Corte Costituzionale – Sentenza n. 196 del 16/12/2025
- Corte Costituzionale – Comunicato del 30/12/2025
- Corte Costituzionale – Sentenza n. 218 del 30/12/2025
Legge regionale di stabilità per il 2026
Si informa che in data 31/12/2025 è entrata in vigore la L.R.T. 61/2025 “Legge di stabilità per il 2026”, in seguito alla pubblicazione sul BURT n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025, come disposto dall’art. 57 della stessa.
Si evidenzia che la stessa contiene disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di:
Turismo di cui alla L.R.T. 61/2024 “Testo unico del turismo”
- Art. 2 “Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all’articolo 144 della l.r. 61/2024”
Agricoltura sociale di cui alla L.R.T. 20/2023 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003.”
- Art. 3 “Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell’attività. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2023”
- Art. 4 “Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2023”
- Art. 5“Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2023”
- Art. 6“Norme finali, transitorie e abrogazioni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2023”



