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Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R

Si informa dell’adozione del Regolamento regionale, approvato con D.P.G.R. 6/R/2026 e pubblicato sul BURT n. 20, parte prima, del 10 aprile 2026, costituente attuazione del:

  • Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
  • Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
  • Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano

Con il D.P.G.R. 6/R/2026, viene abrogato il precedente regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 40/R/2006.

Argomenti collegati:

Decreto Legge 19/2026

Si informa dell’adozione del Decreto Legge n. 19 del 19 febbraio 2026, ad oggetto: “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.”, contenente in particolare:

  • Art. 5 – Misure in materia di regimi amministrativi:
    • Comma 1 – Modifiche alla L. 241/1990 sul procedimento amministrativo
    • Comma 2 – Definizione del regime amministrativo per la collocazione di mezzi pubblicitari
  • Art. 12 – Misure urgenti in materia di microimprese, tra cui:
    • Commi 3 e 4 – Per attività di estetista, acconciatore: possibilità di indicare quale responsabile tecnico temporaneo un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un’esperienza professionale maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a 3 anni, per un periodo non superiore a 30 giorni prorogabili al massimo a 90 per comprovati motivi di salute. Il periodo in cui il sostituto è adibito all’attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato al SUAP e alla CCIAA territorialmente competente.
  • Art. 13 – Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche
  • Art. 14 – Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonchè in materia di rifiuti.

Tempi pratiche ASL – Dipartimento del farmaco

Con la nota prot. n. 5392 del 30/01/2026, l’Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento del Farmaco, ricorda i tempi minimi per la presentazione delle pratiche che richiedono rilascio di pareri di propria competenza. In particolare:

  • Domanda di chiusura per ferie: 30 gg. prima
  • Modifiche all’orario di apertura al pubblico: 30 gg prima
  • Nomina nuovo direttore: 20 gg. prima della presa servizio del nuovo direttore

Ulteriori informazioni:

Chiarimenti su normativa antincendio

Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo

Con circolare ad oggetto: “Inquadramento delle attività di bar e di ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo – Richiami normativi e indirizzi applicativi in materia di prevenzione incendi.”, il Ministero dell’Interno chiarisce la distinzione dal punto di vista della normativa antincendio tra bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo. Si evidenzia in particolare che:

  • Se nei bar e nei ristoranti si svolgono attività accessorie (musica dal vivo e karaoke) in maniera tale che l’intrattenimento assume carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), allora i locali diventano attività di “pubblico spettacolo” e necessitano di un nuovo inquadramento complessivo alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. con eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 (vedi Allegato I, punto 65) e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o codice di prevenzione incendi); analoga considerazione va fatta se all’interno degli esercizi pubblici si svolge attività danzante;

Ulteriori informazioni:

D.Lgs. 43/2025 – Modifiche in materia di accise

Si informa che con D.Lgs. 43/2025 sono state introdotte modifiche sostanziali a talune norme del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise – TUA).

In particolare come precisato dalla Circolare ADM n. 13/2025, al paragrafo I.V., per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 43/2025 operante una parziale rivisitazione dell’art. 29 del TUA, per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare) viene superato l’attuale regime che prevede obblighi di denuncia di esercizio e di munirsi della conseguente licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane, previo assolvimento dell’imposta di bollo, la cui preventiva acquisizione ha abilitato l’esercente allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti.

Di conseguenza:

  • Per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc..) e di birra, l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da presentare al SUAP.
  • L’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Sarà cura poi del SUAP trasmettere la stessa all’Ufficio delle dogane.
  • Gli esercenti la vendita al dettaglio di altre bevande alcoliche (ad es. vino, bevande fermentate diverse da vino e da birra) così come, laddove non diversamente disposto da norme di esecuzione del TUA, di prodotti di diversa natura contenenti alcole (ad es. prodotti finiti di profumeria alcolica condizionati) restano esonerati da ogni adempimento tributario.
  • Solo per gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato membro bevande alcoliche assoggettate ad accisa ai sensi dell’art. 9-bis del TUA o nello Stato prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro ex art. 10 del TUA permane il vigente regime di denuncia di esercizio e licenza fiscale (art. 29, comma 2, TUA).

Ulteriori informazioni:

Sviluppo Economico