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D.Lgs. 43/2025 – Modifiche in materia di accise
Si informa che con D.Lgs. 43/2025 sono state introdotte modifiche sostanziali a talune norme del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise – TUA).
In particolare come precisato dalla Circolare ADM n. 13/2025, al paragrafo I.V., per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 43/2025 operante una parziale rivisitazione dell’art. 29 del TUA, per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare) viene superato l’attuale regime che prevede obblighi di denuncia di esercizio e di munirsi della conseguente licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane, previo assolvimento dell’imposta di bollo, la cui preventiva acquisizione ha abilitato l’esercente allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti.
Di conseguenza:
- Per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc..) e di birra, l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da presentare al SUAP.
- L’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Sarà cura poi del SUAP trasmettere la stessa all’Ufficio delle dogane.
- Gli esercenti la vendita al dettaglio di altre bevande alcoliche (ad es. vino, bevande fermentate diverse da vino e da birra) così come, laddove non diversamente disposto da norme di esecuzione del TUA, di prodotti di diversa natura contenenti alcole (ad es. prodotti finiti di profumeria alcolica condizionati) restano esonerati da ogni adempimento tributario.
- Solo per gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato membro bevande alcoliche assoggettate ad accisa ai sensi dell’art. 9-bis del TUA o nello Stato prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro ex art. 10 del TUA permane il vigente regime di denuncia di esercizio e licenza fiscale (art. 29, comma 2, TUA).
Ulteriori informazioni:
- Circolare ADM n. 13/2025
- DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2025, n. 43, “Revisione delle disposizioni in materia di accise.”
- DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.” – Art. 29
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.” – Tabella A, punto 29
Testo Unico del Turismo (L.R.T. 61/2024) – Sentenze della Corte Costituzionale n. 196 del 23/12/2025 e n. 218 del 30/12/2025
Si informa che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 23/12/2025 ha esaminato diverse questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento a plurime disposizioni contenute nei Titoli VI e VIII della legge regionale della Toscana numero 61 del 2024 e riguardanti varie figure riconducibili alle professioni turistiche.
La Corte, decidendo così sul ricorso n. 14/2025, ha dichiarato la ILLEGITTIMITA’ costituzionale:
- Dell’art. 76, comma 4 a norma del quale il direttore tecnico dell’agenzia di viaggio deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia;
- Degli artt. da 95 a 110 volti a istituire e disciplinare le professioni dell’accompagnatore turistico e della guida ambientale.
- Di vari commi relativi ai requisiti, all’albo professionale e al divieto di prosecuzione delle attività di maestro di sci e guida alpina.
La Corte Costituzionale ha poi con sentenza n. 218 del 30/12/2025 dichiarato inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 2 della L.R.T. 7/2025 di modifica della L.R.T. 61/2024
Ulteriori informazioni:
- Corte Costituzionale – Comunicato del 23/12/2025
- Corte Costituzionale – Sentenza n. 196 del 16/12/2025
- Corte Costituzionale – Comunicato del 30/12/2025
- Corte Costituzionale – Sentenza n. 218 del 30/12/2025
Legge regionale di stabilità per il 2026
Si informa che in data 31/12/2025 è entrata in vigore la L.R.T. 61/2025 “Legge di stabilità per il 2026”, in seguito alla pubblicazione sul BURT n. 79, parte prima, del 31 dicembre 2025, come disposto dall’art. 57 della stessa.
Si evidenzia che la stessa contiene disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di:
Turismo di cui alla L.R.T. 61/2024 “Testo unico del turismo”
- Art. 2 “Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all’articolo 144 della l.r. 61/2024”
Agricoltura sociale di cui alla L.R.T. 20/2023 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003.”
- Art. 3 “Riconoscimento operatori di agricoltura sociale e avvio dell’attività. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2023”
- Art. 4 “Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2023”
- Art. 5“Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2023”
- Art. 6“Norme finali, transitorie e abrogazioni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2023”
Testo Unico del Turismo (L.R.T. 61/2024) – Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 16/12/2025
Si informa che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 depositata in data 16/12/2025, ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento a diverse
disposizioni della legge della Regione Toscana numero 61 del 2024, recante il testo unico del turismo.
La Corte, decidendo così sul ricorso n. 14/2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 e infondate tutte le altre questioni di legittimità sollevate.
Ulteriori informazioni:
- Corte Costituzionale – Comunicato del 16/12/2025
- Corte Costituzionale – Sentenza n. 186 del 16/12/2025
Modalità di riconoscimento delle associazioni pro-loco e iscrizione al relativo elenco
Si informa che per dare operatività alle disposizioni sulle associazioni pro-loco di cui all’art. 20, comma 4 della L.R.T. 61/2024 “Testo Unico del Turismo” è stata adottata la D.G.R.T. n. 1434 del 29/09/2025 ad oggetto: “Modalità e procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-loco e per l’iscrizione al relativo elenco, ai sensi dell’articolo 20 comma 4 della legge regionale n. 61/2024”, pubblicata sul B.U.R.T. Parte seconda, n. 42 del 15/10/2025,
Ulteriori informazioni:
- Il nuovo Testo unico del turismo e il Regolamento di attuazione
- Agenzia di informazione della Giunta Regionale Toscana – Pro Loco, approvate modalità e procedure per il riconoscimento



