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ATTENZIONE: NUOVO ADEMPIMENTO SU STAR PER I PROFESSIONISTI PENA IRRICEVIBILITA’ DELLA PRATICA STESSA

Si rende noto che sul sistema STAR è stato attivato un check box, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 35/2020 e la Delibera di Giunta regionale n. 1236/2020, DA COMPILARE, PENA L’IRRICEVIBILITA’ DELLA PRATICA, in cui si dichiara di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti nella predisposizione della presente pratica, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte

Agenzie di Viaggio e turismo: Avviso della Regione Toscana per aprire un’agenzia di viaggio

Esami per la qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. La Regione Toscana ha pubblicato un avviso rivolto a chi intenda aprire un’agenzia di viaggio. È richiesto il diploma di maturità. Domande entro il 13 agosto 2020.

Codice del Commercio Legge regionale 62/2018 modifica: mercatini degli “hobbisti”

Con Legge Regione Toscana 23 Luglio 2020, n. 68 pubblicata sul BURT in data 29/07/20, è stata modificata la legge 62/2018, Codice del Commercio, prevedendo l’art. 41bis (=art.6 legge del 23 luglio 2020), in materia di mercato degli “hobbisti”, che integralmente si riporta: Art. 6 Mercatini degli hobbisti. Inserimento dell’articolo 40 bis nella l.r. 62/2018. Dopo l’articolo 40 della l.r. 62/2018 è inserito il seguente: Art. 40 bis Mercatini degli hobbisti1. Nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività. 3. Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare. 4. Ai fini del rilascio del tesserino, l’hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 5. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni. 6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere: a) le generalità e la fotografia del partecipante; b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a sei. 7. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica. 8. Ciascun hobbista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L’elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.9. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all’articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.10. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 11.


Per riferimenti consultare il sito: http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2020-07-23;68&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art6

Strutture ricettive: sospensione attività. Modifiche l.r. 86/2016 introdotte dalla L.R.T 51 del 6/7/2020

Con l a LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 51 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019”    sono state apportate alcune modifiche alla l.r. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, con l’introduzione del termine massimo di sospensione pari a dodici mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali (art 30).

Ne consegue che – a partire dall’entrata in vigore della legge – ciascun gestore di qualsivoglia struttura ricettiva potrà attivare la procedura della sospensione dell’attività, con rituale comunicazione al SUAP, fruendo della possibilità di sospendere fino a dodici mesi consecutivi.

Si ricorda che dall’inizio dell’emergenza sanitaria alle strutture ricettive alberghiere non è stata imposta la chiusura: esse hanno potuto proseguire la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative al momento vigenti.
Per tutte le strutture ricettive non alberghiere, i Dpcm che si sono succeduti dal 9 marzo in poi ne hanno imposto la chiusura (con efficacia dal 10 marzo).
La chiusura forzosa ha avuto termine il 18 maggio, come da Dpcm del 17 maggio 2020 e da Ordinanza PGR n.57 di pari data.  Dal 18 maggio pertanto tutte le strutture ricettive non alberghiere sono state autorizzate a riaprire, senza dover comunicare la riapertura ad alcuna autorità/ufficio della PA .
La disciplina della sospensione volontaria e la conseguente riapertura ai sensi del TU sul turismo non si sono ovviamente applicate alla fattispecie della chiusura ope legis.
Per la fase antecedente l’entrata in vigore della suddetta modifica normativa e quindi per le strutture alberghiere che hanno ritenuto di chiudere dal 10 marzo in poi o per quelle non alberghiere che hanno ritenuto di non riaprire dal 18 maggio, ferma restando la comunicazione della sospensione al SUAP, il termine di sospensione è da intendersi valido in ogni caso fino al 31 luglio 2020 ovvero il termine dello “stato di emergenza”.

Allegato: legge Regionale 6 luglio 2020 n. 51

Incentivi imprese agricole in zone montane: pubblicato il bando Regione Toscana annualità 2020

Pubblicato dalla Regione Toscana il Bando  per annualità 2’020 Decreto_n.4989_del_02-04-2020-Allegato-A: scadenza presentazione domande 15 giugno 2020

Per ogni riferimento link alla pagina del sito di Regione Toscana:  Incentivi Imprese agricole delle zone montane

Sviluppo Economico