Tatuatore e piercer
Che cos'è
L’attività di tatuatore e piercer è regolata dalla L.R.T. 28/2004 e dal relativo Regolamento di attuazione n. 47/R/2007. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuaggio e piercing sono indicate dal Regolamento di attuazione n. 47/R/2007
E’ vietato eseguire:
- Tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di 18 anni, senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore e comunque ai minori di 14 anni;
- Tatuaggi e piercing in sedi anatomiche, indicate nel Regolamento, nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell’articolo 5 del codice civile o dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte:
- In sede fissa;
- In occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo;
- Congiuntamente a quelle di ESTETISTA e ACCONCIATORE; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Non è ammesso lo svolgimento in forma itinerante o di posteggio.
Requisiti
Requisiti SOGGETTIVI
- Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’ art. 67 del D.Lgs. 159/2011
- Qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio o piercing
- Per ogni sede dove viene esercitata l’attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa stessa, almeno un RESPONSABILE TECNICO in possesso della qualifica professionale, che garantisca la propria presenza durante lo svolgimento delle attività.
Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti OGGETTIVI
- Locali in cui si svolge l’attività conformi al Regolamento di attuazione n. 47/R/2007, alle norme urbanistiche, edilizie, relative alla destinazione d’uso, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientali;
- Arredi ed attrezzature conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti di sicurezza;
- Rispetto delle ulteriori norme dettate dai Regolamenti Comunali in materia:
Come si ottiene
L’avvio dell’attività di tatuaggi e piercing è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) ai sensi dell’art. 7 della L.R.T. 28/2004, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 96.09.02 – Opzione AVVIO.
Affitto di poltrona
L’attività di affitto di poltrona si svolge mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di attività concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo.
L’avvio dell’attività di tatuaggi e piercing per affitto di poltrona, è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.R.T. 29/2013, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 96.09.02R – Opzione AVVIO. Nella sezione “Dati attività” in caso di affitto di poltrona, selezionare l’opzione “Svolta congiuntamente”.
Piercing del padiglione auricolare (Art.9, L.R.T. 28/2004)
Le operazioni effettuate sono esclusivamente quelle riferite al solo piercing al lobo dell’orecchio e/o ai margini dell’elice.
Ai sensi dell’art. 4 comma 2-bis, “l’esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento”
L’avvio dell’attività di solo piercing del padiglione auricolare così come descritta nella legge e nel regolamento, è soggetta a COMUNICAZIONE all’azienda USL competente per territorio trenta giorni prima dell’avvio dell’attività – da presentare tramite Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice dell’attività principale, attivando l’endoprocedimento GEN 01 ed utilizzando il modello sottostante.
Note
Riferimenti normativi
- Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28, “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.”
- Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28”.
- Regolamenti comunali in materia:
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
La comunicazione di avvio dell’attività di solo piercing al padiglione auricolare dovrà essere effettuata usando il modello seguente:
Altre informazioni utili
- Piercing e tatuaggi – Sito web di Regione Toscana
- Gli inchiostri per il tatuaggio e la restrizione REACH n.75 – Sito web dell’Azienda USL Toscana Centro
Comuni componenti l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese:
Dove andare
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