Agricoltura sociale – Adempimento dovuto all’entrata in vigore della L.R.T. 20/2023 e del D.P.G.R. 21/R/2025
Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003” pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16.04.2025 – a partire dal 30/04/2025 si applicano le disposizioni della Legge Regionale 27 aprile 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in toscana. Modifiche alla L.R. 30/2003”.
Ai sensi dell’art. 13 Norme finali, transitorie e abrogazioni della L.R. 20/2023:
COMMA 3: I soggetti, che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 esercitano attività di agricoltura sociale ai sensi della l.r. 30/2003 e dell’articolo 10 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana”), sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge presentando la SCIA di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso. Scaduto il termine l’attività è esercitata senza titolo e si applica la sanzione di cui all’articolo 9, comma 1.
Si rinvia alla scheda AGRICOLTURA SOCIALE per informazioni sulle modalità di presentazione della SCIA.
Ultimo aggiornamento: 09/09/2025
Che cos'è
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con l’attività agricola (come definita dal citato art. 2135 C.C.), che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla L.R.T. 30/2003 e dal regolamento attuativo 46/R/2004.
Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla citata L.R. Toscana:
- dare alloggio in appositi locali aziendali;
- ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
- organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale;
- somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.
Per FATTORIE DIDATTICHE si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell’ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni. Se l’attività non è svolta in ambito agrituristico – vedi scheda: FATTORIE DIDATTICHE non in ambito agrituristico
Per ENOTURISMO E OLEOTURISMO si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell’olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell’olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti. Se l’attività non è svolta in ambito agrituristico – vedi scheda: ENOTURISMO e OLEOTURISMO
Requisiti
Requisiti soggettivi
Sono soggetti legittimati all’attività gli imprenditori agricoli singoli e associati di cui all’art. 2135 c.c.
Non possono esercitare l’attività agrituristica:
- Coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
- Coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- Coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della L. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- Coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione;
- Coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 (TULPS), e di cui all’art. 5 della L. 59/1963 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).
Requisiti professionali – Somministrazione di alimenti e bevande
L’imprenditore agricolo che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o l’addetto che svolge tale attività, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
- Possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) con iscrizione, anche a titolo provvisorio nell’anagrafe regionale, ai sensi della L.R.T. 45/2007;
- Essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea attinente alla materia dell’alimentazione o della somministrazione di alimenti e bevande o attinente al settore agrario e forestale;
- Aver esercitato in proprio l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande , in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
- Avere frequentato con esito positivo il corso di formazione obbligatoria per somministrazione di alimenti e bevande o il corso di operatore agrituristico del repertorio regionale dei profili professionali o analogo corso di formazione come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Requisiti professionali – Fattoria didattica
Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell’imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore. Tali soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- Attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato ai sensi dell’art. 22 quater;
- Diploma o laurea in materie pedagogiche;
- Diploma o laurea in materie agrarie;
- Qualifica di guida ambientale;
- Dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all’art. 14, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della L.R.T. 4/2014 (Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”); la dichiarazione attesta anche gli eventuali istituti scolastici e/o gli altri istituiti, organismi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività;
- Attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l’attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell’entrata in vigore della L.R.T. 4/2014.
Requisiti professionali – Enoturismo e oleoturismo
Vedi scheda: ENOTURISMO e OLEOTURISMO
Requisiti oggettivi
- Principalità dell’attività agricola
- Connessione dell’attività agrituristica
- I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche, sono dettagliati nella L.R.T. 30/2003 e nel relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 46/R/2004.
- Per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica l’imprenditore deve stipulare un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.
Come si ottiene
AVVIO
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della L. 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, da presentare al SUAP del comune nel cui territorio è situata l’UTE esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.50.51R – Agriturismo, selezionando l’opzione: AVVIO.
Prima dell’inoltro della SCIA dovrà essere creato o aggiornato il fascicolo aziendale, mediante:
- creazione della UPI (Unità Produttiva Integrativa di reddito) con classificazione “Agriturismo” collegata all’UTE di riferimento;
- compilazione della relazione agrituristica all’interno della DUA (tramite l’agenzia regionale ARTEA).
Il Comune nel cui territorio è situata l’UTE in cui si svolge l’attività agrituristica, effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA.
VARIAZIONI
Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata all’ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.
Le variazioni all’attività sono da presentare al SUAP del comune nel cui territorio è situata l’UTE esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.50.51R – Agriturismo, selezionando l’opzione: VARIAZIONE.
SUBINGRESSO
In caso di trasferimento di titolarità dell’azienda agricola, per la prosecuzione dell’attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull’attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente.
La SCIA di subingresso è da presentare al SUAP del comune nel cui territorio è situata l’UTE esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività:55.50.51R – Agriturismo, selezionando l’opzione: SUBINGRESSO.
In caso di variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente – è necessario presentare una nuova SCIA di AVVIO.
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana.”
- Regolamento 3 agosto 2004, n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana).” e relativi allegati:
- D.D. Regione Toscana n. 2220 del 07-06-2013 “Prodotti utilizzabili in ambito agrituristico nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degustazioni e durante gli eventi promozionalità – guida operativa di indirizzo” e relativo:
- D.G.R.T. n. 567 del 29-05-2017 “L.R. 30/2003 – Regole e procedure per la concessione della licenza d’uso del marchio “Agriturismo Italia” e sistema di controllo dell’uso del marchio”.
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