Contenitori – distributori mobili di carburanti
Che cos'è
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera “h”, della L.R. 62/2018, per contenitore-distributore mobile ad uso privato si intendono tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi installate e utilizzate nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, destinate al rifornimento di macchine e automezzi, di proprietà o in leasing, dell’azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, nonché destinate, all’interno delle grandi infrastrutture portuali, aeroportuali o ferroviarie, al rifornimento di aeromobili, treni e di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all’interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato.
Ai sensi dell’art. 70, comma 3, della L.R. 62/2018, è vietata la cessione di carburante a macchine e automezzi diversi da quelli di cui sopra, sia a titolo oneroso che gratuito.
Requisiti
Requisiti Soggettivi morali (per il richiedente e per i soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 qualora presenti)
Sono quelli previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010
Non devono sussistere cause di divieto, di decadenza o di sospensione di agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti oggettivi
- Il contenitore distributore mobile deve avere una capacità non superiore a 9000 litri;
- Disponibilità dell’area;
- Conformità alle normative di sicurezza, prevenzione incendi, tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro e in materia urbanistica
- utilizzo esclusivo per le macchine e gli automezzi di proprietà dell’azienda presso la quale viene usato il contenitore
Come si ottiene
Come presentare la pratica
L’attivazione di contenitori-distributori mobili di carburanti ad uso privato è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUAP, in modalità on line, esclusivamente mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.30.02R
Il titolare dell’attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Ciò consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione al SUAP della SCIA.
Il Comune territorialmente competente ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune.
Ai sensi dell’art 70 comma 2 della Legge Regionale 62 del 2018, l’attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso privato all’interno di attività agricole e agromeccaniche è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP, in modalità on line, esclusivamente mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), almeno 10 giorni prima dell’attivazione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi.
Note
Normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n.32
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
- Articoli 57 e 70 del Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti e attività fieristico-espositiva (Legge Regione Toscana n. 62 del 23.11.2018 e s.m.i.)
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59
- Regolamenti Comunali – CONSULTARE IL SITO DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Nel caso di Contenitori – distributori mobili di carburante ad uso privato (escluso attività agricole) l’istanza deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente per via telematica, tramite il portale regionale STAR, utilizzando il codice attività “47.30.02R – Contenitore-distributore mobile di carburante”.
Una volta selezionata l’opzione “Avvio” e compilata la relativa modulistica, il richiedente attiva l’endoprocedimento “Contenitore/distributore mobile di carburante – SCIA di attivazione”, compila la modulistica proposta e allega la documentazione necessaria.
Nel caso di Contenitori – distributori mobili di carburante ad uso privato all’interno di attività agricole l’istanza deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente per via telematica, tramite il portale regionale STAR, utilizzando il codice attività “47.30.02R – Contenitore-distributore mobile di carburante”.
Una volta selezionata l’opzione “Avvio” e compilata la relativa modulistica, il richiedente attiva l’endoprocedimento “Contenitore/distributore mobile di carburante – Comunicazione di attivazione in Azienda Agricola”, compila la modulistica proposta e allega la documentazione necessaria.
Altre informazioni utili
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare i siti dei Comuni:
Dove andare
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