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Reg. CE 853/2004 – RICONOSCIMENTO stabilimenti prodotti di origine animale

Ultimo aggiornamento: 04/11/2024

Che cos'è

Se l’operatore del settore alimentare OSA , produce, lavora, confeziona o deposita alimenti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, latte e prodotti a base di latte, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e derivati trasformati, molluschi bivalvi vivi, gelatina e collagene ) deve ottenere, per ciascuno degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo e prima della relativa attivazione produttiva, numero di  riconoscimento formale da parte dell’Autorità sanitaria competente che si traduce nell’assegnazione di un numero di riconoscimento (approval number) più comunemente conosciuto come Bollo CE ai sensi del REG CE 853/04.

Il riconoscimento consente la libera circolazione di alimenti di origine animale  fra i Paesi dell’Unione Europea e viene  assegnato agli stabilimenti di produzione/commercializzazione di alimenti di origine animale in conformità ai requisiti generali contenuti nel Regolamento (CE) n.852/2004 e a quelli specifici contenuti nel Regolamento (CE) n. 853/2004.

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 si applica unicamente ai prodotti di origine animale siano essi trasformati che non trasformati ( vedi  Allegato I e Allegato II del documento della Commissione Europea – Direzione Generale della salute e dei consumatori ” Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene degli alimenti di origine animale” .


Requisiti


Come si ottiene

Procedura per il rilascio e per modifiche della tipologia di attività dei riconoscimenti comunitari ai sensi dei Regolamenti CE 853/2004 – 852/2004 – 1069/2009

  • La presentazione dell’istanza per il riconoscimento, nonché per modifiche della tipologia di attività CE da parte dell’Operatore del settore alimentare (OSA) avviene presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio.
  • L’Azienda USL procede al sopralluogo sullo stabilimento e provvede al rilascio del parere al quale, se favorevole, segue il rilascio da parte del Comune di un atto di riconoscimento, nonché di atto di aggiornamento a seguito di modiche, ai sensi del Regolamento n. 853/2004 CE
  • L’atto di riconoscimento di cui al punto precedente sarà condizionato all’esito di successive verifiche da effettuarsi da parte dell’Azienda USL sullo stabilimento in attività. Il riconoscimento diventa quindi definitivo trascorsi 90 giorni dall’emanazione dell’atto di riconoscimento, se non si riscontrano motivi contrari in ambito delle verifiche citate da effettuarsi in ambito del controllo ufficiale programmato.
  • È possibile concedere un ulteriore periodo di 90 giorni nel caso si riscontrino necessità di adeguamenti.

Procedura per la volturazione della Ragione sociale (SUBINGRESSO), per modifiche strutturali e per la Revoca

  • La presentazione da parte dell’OSA, della istanza di volturazione della Ragione sociale (subingresso), della comunicazione di variazioni strutturali e/o impiantistiche e della richiesta di revoca, avviene presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio
  • Segue ATTO Suap per volturazione e revoca.

COME SI PRESENTA LA PRATICA:

Occorre presentare al SUAP l’apposita ISTANZA, in modalità on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando il codice attività – OPZIONE ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI e attivando l’endoprocedimento: ASL 34.1 – Alimenti. Riconoscimento comunitario produzione – e allegando il modulo debitamente compilato e firmato digitalmente, reperibile nella sezione Modulistica e la documentazione indicata nella stessa.

Per le istanze di riconoscimento e di modifiche della tipologia di attività sono previsti oneri da corrispondere alla ASL in base al tariffario in vigore.


Note

Normativa di riferimento:

Regolamenti Comunitari CE:

Regolamento Regione Toscana 1° agosto 2006, n. 40/R   

Deliberazione giunta ragionale 15/04/2002 n. 371 


Responsabile

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Allegati e documenti

I documenti da allegare sono elencati all’interno del modello di domanda di riconoscimento.


Modulistica

Domanda di riconoscimento bollo CE – Reg. CE n. 853/2004


Altre informazioni utili

Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale


Dove andare

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