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Reg. CE 853/2004 – RICONOSCIMENTO stabilimenti prodotti di origine animale

Ultimo aggiornamento: 16/07/2026

Che cos'è

Sono soggetti a riconoscimento, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 sull’igiene degli alimenti di origine animale, con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del D.P.G.R. 6/R/2026, tutti gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, che non contengono prodotti di origine vegetale o prodotti trasformati di origine animale individuati nell’Allegato III del Regolamento, esclusi:

L’istanza di riconoscimento dello stabilimento deve essere presentata dall’Operatore del Settore Alimentare (OSA) che lo controlla, prima dell’attivazione produttiva, che resta subordinata all’ottenimento del numero di riconoscimento (approval number) più comunemente conosciuto come Bollo CE.

Il riconoscimento consente la libera circolazione di alimenti di origine animale fra i Paesi dell’Unione Europea ed è assegnato in conformità ai requisiti generali contenuti nel Regolamento (CE) n. 852/2004 e a quelli specifici contenuti nel Regolamento (CE) n. 853/2004.


Requisiti


Come si ottiene

Riconoscimento – Variazione tipologia produttiva – Riattivazione

L’ISTANZA di

  • Riconoscimento
  • Variazione della tipologia produttiva, che comporti l’attivazione di sezioni/attività diverse da quelle già riconosciute
  • Riattivazione in seguito a sospensione temporanea

è da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività della propria attività principale, selezionando l’opzione: ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI e attivando l’endoprocedimento: AD COM 38 – Istanza di autorizzazione per attività soggette a riconoscimento ai sensi dei Reg. (CE) 852/853/1069 (Art. 8 comma 9 e Art 9 comma 1 D.P.G.R 6/R/2026)

Diritti ASL

Variazioni soggettive

La COMUNICAZIONE di variazione di:

  • Denominazione / ragione sociale
  • Sede legale
  • Domicilio digitale
  • Legale rappresentante
  • Compagine sociale

è da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività della propria attività principale, selezionando l’opzione: ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI e attivando l’endoprocedimento:  Variazioni soggettive di attività riconosciute Reg.(CE) 852/853/1069: denominazione/ragione sociale/sede legale/domicilio digitale/legale rappresentante/compagine sociale presente nella sezione “Variazioni anagrafiche” dell’ELENCO

Iter della pratica

Rilascio diretto da parte del SUAP dell’atto di aggiornamento dell’autorizzazione, non essendo dovuto alcun parere da parte dell’ASL.

Altri aggiornamenti al riconoscimento

La COMUNICAZIONE di:

  • Modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia produttiva
  • Subingresso (variazione della titolarità)
  • Sospensione temporanea
  • Cessazione

è da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività della propria attività principale, selezionando l’opzione: ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI, attivando l’endoprocedimento: AD COM 39 – Comunicazione di variazione di impianto riconosciuto ai sensi dei Reg. (CE) 852/853/1069 (Art 9 comma 1 D.P.G.R 6/R/2026)

Diritti ASL

Solo in caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia produttiva.

Iter della pratica

In caso di subingresso, sospensione e cessazione, rilascio diretto da parte del SUAP del relativo atto di aggiornamento dell’autorizzazione, non essendo dovuto alcun parere da parte dell’ASL.


Note

Normativa di riferimento

  • Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16, “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.”
  • Regolamento (CE) n. 853/2004del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
  • Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R, “Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.”
  • DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.” – Allegato II, sezione 8
  • D.G.R.T. n. 371 del 15-04-2002“Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana ed A.N.C.I. Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei Comuni.”

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