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Bivacchi fissi

Ultimo aggiornamento: 06/11/2025

Che cos'è

I BIVACCHI FISSI rientrano tra le Strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva di cui al Titolo II, Capo III della L.R.T. 61/2024

Sono BIVACCHI FISSI i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.

Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive

Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.


Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

  • Requisiti morali di cui agli artt. 11 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al R.D. 773/1931
  • Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Requisiti OGGETTIVI

Rispetto dei requisiti previsti al Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2025 ed in particolare:

  • Art. 38 – Realizzazione su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune
  • Art. 43 – I proprietari dei bivacchi fissi devono garantire la manutenzione e il controllo del bivacco, con sopralluoghi da eseguire almeno quattro volte all’anno, nonché il minimo di fruibilità della struttura.

Come si ottiene

L’avvio di un bivacco fisso è soggetto a COMUNICAZIONE da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.20.22R – Bivacchi fissi e selezionando l’opzione: AVVIO.


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica


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Dove andare

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