Trasporto sanitario
Che cos'è
La L.R.T. n. 83 del 30 dicembre 2019 unitamente al Regolamento di attuazione N. 46/R del 1 dicembre 2021 disciplina l’esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall’associazione italiana della Croce Rossa.
Requisiti
Requisiti di natura soggettiva, tecnica e igienico-sanitaria individuati nella L.R.T. n. 83 del 30 dicembre 2019 e nel Regolamento di attuazione N. 46/R del 1 dicembre 2021 e relativi allegati.
Come si ottiene
Avvio
L‘avvio dell’attività di trasporto sanitario è soggetto ad AUTORIZZAZIONE con istanza da presentare al SUAP competente sulla sede legale dell’impresa o dell’associazione, esclusivamente online attraverso il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività: 86.90.43R – Trasporto sanitario con ambulanze – opzione: AVVIO.
Il Comune adotta l’autorizzazione di competenza, previo parere della Commissione di Vigilanza A.U.S.L. sul trasporto sanitario entro il termine di 50 giorni dalla data dell’istanza.
Variazioni
Le istanze e le comunicazioni per variazioni dell’Autorizzazione all’attività di trasporto sanitario sono da presentare al SUAP competente sulla sede legale dell’impresa o dell’associazione, esclusivamente online attraverso il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività: 86.90.43R – Trasporto sanitario con ambulanze – opzione: VARIAZIONI ED ADEMPIMENTI TECNICI attivando l’endoprocedimento di interesse tra:
- TRASP_SAN2 – Modifica Autorizzazione all’attività di trasporto sanitario per acquisizione di nuove autoambulanze (Art.8 LR 83/2019)
- TRASP_SAN3 – Autorizzazione alla variazione di tipologia di attività di trasporto sanitario (Art.9 LR 83/2019)
- TRASP_SAN4 – Comunicazione di variazione dell’Autorizzazione all’attività di trasporto sanitario (Artt. 3 e 8 LR 83/2019): sospensione, nuova sede operativa, sostituzione e/o dismissione ambulanza
- TRASP_SAN7 – Comunicazione di Variazione del legale rappresentante di associazione/impresa titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario di soccorso
Cessazione
La cessazione dell’attività di trasporto sanitario è soggetta a COMUNICAZIONE da presentare al SUAP competente sulla sede legale dell’impresa o dell’associazione, esclusivamente online attraverso il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività: 86.90.43R – Trasporto sanitario con ambulanze – opzione: CESSAZIONE.
Dichiarazione della tipologia dell’attività svolta (Art.15-bis)
Ai sensi dell’art. 15-bis della L.R.T. 83/2019 introdotto dalla L.R.T. n. 49/2024 – Entro il 31 marzo 2025, i soggetti già autorizzati allo svolgimento delle attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore del presente articolo, trasmettono al comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui indicano quale tipologia di trasporto esercitano tra quelle elencate all’articolo 2, specificando di essere in possesso dei requisiti previsti sotto la vigenza della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario).
La dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 15-bis è da presentare al SUAP competente sulla sede legale dell’impresa o dell’associazione, esclusivamente online attraverso il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività: 86.90.43R – Trasporto sanitario con ambulanze – opzione: VARIAZIONI ED ADEMPIMENTI TECNICI attivando l’endoprocedimento TRASP_SAN6 – Dichiarazione della tipologia dell’attività svolta (Art.15 bis comma 1 LR 83/2019)
Il comune, ricevuta la dichiarazione, adotta un provvedimento, con cui conferma l’autorizzazione in corso, attestando la tipologia di attività, e sostituisce tutti gli atti autorizzatori adottati in precedenza.
Dichiarazione di adeguamento ai nuovi requisiti (Art. 15)
Ai sensi dell’art. 15 della L.R.T. 83/2019, come modificato dalla L.R.T. 49/2024, i soggetti autorizzati con il provvedimento del comune, di cui sopra, dovranno trasmettere entro il 31 dicembre 2026, la dichiarazione sostitutiva attestante l’adeguamento ai nuovi requisiti fissati dal regolamento, pena la revoca dell’autorizzazione.
La dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 15 dovrà essere presentata al SUAP competente sulla sede legale dell’impresa o dell’associazione, esclusivamente online attraverso il Sistema Regionale STAR, utilizzando il codice attività: 86.90.43R – Trasporto sanitario con ambulanze – opzione: ADEGUAMENTO AI NUOVI REQUISITI attivando l’endoprocedimento TRASP_SAN5 – Dichiarazione di adeguamento ai nuovi requisiti di esercizio (Art. 15 comma 2 LR 83/2019).
Note
Normativa di riferimento
- L.R.T. n. 83 del 30 dicembre 2019 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.”
- Regolamento di attuazione N. 46/R del 1 dicembre 2021 “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario).”
- Art. 1, comma 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 553 del 17 dicembre 1987 “Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze.”
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 487 del 20 novembre 1997 “Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali.”
- L.R.T. n. 49 dell’8 novembre 2024 “Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla l.r. 83/2019.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
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