Rifugi alpini ed escursionistici
Che cos'è
I RIFUGI alpini ed escursionistici rientrano tra le Strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva di cui al Titolo II, Capo III della L.R.T. 61/2024.
Sono RIFUGI ESCURSIONISTICI le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciuti di valenza turistico-culturale e adeguatamente segnalati, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali assistenziali, religiose, sportive e ricreative o da imprese.
Sono RIFUGI ALPINI i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica, gestiti da soggetti pubblici, associazioni e enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative o da imprese. I rifugi alpini possono essere con custodia o incustoditi.
I rifugi escursionistici e i rifugi alpini con custodia possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori per le persone alloggiate.
I requisiti e servizi essenziali dei rifugi sono definiti dagli artt. 38, 41 e 42 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 47/R/2025.
Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive
Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.
Requisiti
Requisiti SOGGETTIVI
- Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo regio decreto.
- Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
- In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti OGGETTIVI
I rifugi devono rispettare i requisiti previsti dalla legge regionale n. 61/2024 e dal Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2025
Come si ottiene
AVVIO
L’avvio dell’attività di rifugio alpino e/o rifugio escursionistico è soggetto al regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.20.01R – Strutture ricettive extra-alberghiere e selezionando l’opzione: AVVIO.
L’attivazione della somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti, richiederà anche la compilazione della notifica sanitaria, di cui all’endoprocedimento ASL 90 – Notifica ai fini della registrazione Reg. CE 852/2004.
Allegati alla SCIA: Planimetria descrittiva dei locali (con indicazione delle dimensioni e funzione dei vani/servizi igienici) – se non già in possesso della PA.
Per i rifugi alpini con custodia, nella SCIA è indicato il nominativo del custode che, qualora non coincida con il gestore, sottoscrive la SCIA per accettazione.
VARIAZIONI
- Ogni successiva variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, è soggetta al regime amministrativo della SCIA.
- Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA di avvio è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE
La SCIA e/o la COMUNICAZIONE di variazione deve essere presentata al SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61, “Testo unico del turismo.”
- Regolamento 11 agosto 2025, n. 47/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).”
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
- Strutture Ricettive: INFORMAZIONI GENERALI
- Regione Toscana – Il nuovo Testo unico del turismo e il Regolamento di attuazione
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