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Vendita tramite corrispondenza, telefono, radio, televisione o internet 

Ultimo aggiornamento: 24/04/2025

Che cos'è

Art. 75, Titolo II, Capo IX “Forme speciali di commercio al dettaglio”, L.R.T. 62/2018

Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico

  1. Qualora non accessori ad altra attività di vendita, l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.
  2. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
  3. È vietato l’invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
  4. Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico.

Attenzione: La scia per l’esercizio di vendita per corrispondenza, tv e altri sistemi, compreso internet, È DOVUTA SOLO IN CASO DI ATTIVITA’ SVOLTA ESCLUSIVAMENTE IN TALI FORME, pertanto, se accessoria ad un esercizio di vendita al dettaglio dello stesso settore merceologico, non è dovuta.

SETTORI MERCELOGICI: L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.


Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

  • Requisiti morali di cui all’art. 11 L.R. 62/2018
  • Requisiti soggettivi professionali richiesti per il solo settore merceologico ALIMENTARE di cui all’art. 12 L.R. 62/2018.

Requisiti OGGETTIVI

  • In caso di utilizzo di deposito, idoneità dei locali ad uso deposito, anche dal punto di vista della destinazione d’uso urbanistica

Come si ottiene

AVVIO

Si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990) in caso di settore non alimentare e il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), per il settore alimentare, prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche in modalità online. La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 47.91.01R – Opzione AVVIO

Vendita ONLINE farmaci da banco non soggetti a prescrizione

Per la procedura si veda la scheda dedicata: Vendita ONLINE di FARMACI non soggetti a prescrizione medica


Note

Normativa di riferimento:

  • Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.”
  • Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).”
  • Art. 18, DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.”
  • DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2023, n. 70, “Recepimento dell’articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l’articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l’articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE.”
  • DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206, “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.”
  • Art. 68, DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”
  • Tabella A, sottosezione 1.11.4 allegata al DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”

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