| Attenzione: Schede STAR non ancora aggiornate alla nuova normativa |
Agenzie di viaggio e turismo
Che cos'è
Le AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO sono normate al Titolo VI della L.R.T. 61/2024.
Sono AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO, di seguito definite “agenzie di viaggio”, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:
- produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico (denominate tour operator);
- produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nelle attività di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
- intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico;
- raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero.
Sono attività complementari delle agenzie di viaggio:
- l’informazione e l’assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
- la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- la gestione dei servizi di informazione turistica eventualmente affidati dal comune, con l’utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici IAT;
- ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi turistici, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.
Lo svolgimento di attività complementari è consentito nell’osservanza delle rispettive normative di settore e purché l’attività tipica sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del fatturato.
Requisiti
Requisiti
- Il titolare dell’agenzia di viaggio e il suo rappresentante, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 773/1931, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo.
- In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a favore del viaggiatore, ai sensi dell’art. 47, comma 1, dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011. Le agenzie di viaggio comunicano al SUAP competente per territorio il rinnovo delle polizze assicurative e della prestazione di garanzia, di cui all’art. 76, commi 5 e 6 della L.R.T. 61/2024, entro quindici giorni dalla scadenza delle rispettive coperture.
- Le agenzie di viaggio sono tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3, dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.
- L’attività di agenzia di viaggio è svolta in un locale idoneo, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso, che in caso di vendita diretta al pubblico deve essere aperto al pubblico.
Direttore tecnico
Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso dell’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio di cui all’art. 83 della L.R.T. 61/2024.
L’abilitazione a direttore tecnico è rilasciata dal comune, su istanza del soggetto interessato a conseguirla, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal D.M. 1432/2021, attuativo dell’art. 20 dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.
Per effetto della sentenza n. 196 del 23/12/2025 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la ILLEGITTIMITA’ costituzionale dell’art. 76, comma 4 della L.R.T. 61/2024, il direttore tecnico NON è tenuto a prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia.
Agenzie di viaggio e turismo on line
Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con strumenti di comunicazione a distanza “online” sono soggette all’osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI della L.R.T. 61/2024, ad eccezione della disponibilità di un locale per l’esercizio dell’attività. Il SUAP competente per territorio alla ricezione della SCIA è quello di residenza o di domicilio del titolare. Le agenzie online, pubblicano gli estremi identificativi della SCIA nella home page del proprio sito web.
Come si ottiene
L’avvio è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività, esclusivamente on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando il codice attività: 79.11- Agenzie di viaggio e turismo e selezionando l’opzione: AVVIO.
Ogni variazione relativa alla attività esercitata, alla denominazione, al trasferimento di sede, e al direttore tecnico, è soggetta al regime amministrativo della SCIA – da presentare al SUAP competente per territorio, esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando il codice attività: 79.11 – Agenzie di viaggio e turismo e selezionando l’opzione: VARIAZIONE.
L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a COMUNICAZIONE al SUAP competente per territorio da presentare esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando il codice attività:79.11- Agenzie di viaggio e turismo e selezionando l’opzione: APERTURA FILIALE / SUCCURSALE.
Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE.
Nella sede della agenzia di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle variazioni e delle comunicazioni.
Note
Normativa di riferimento:
- Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61, “Testo unico del turismo.”
- Regolamento 11 agosto 2025, n. 47/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).”
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
- DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79, “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.”
- D.M. prot. 1432 del 5 agosto 2021, “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
- Regione Toscana: Il nuovo Testo unico del turismo e il Regolamento di attuazione
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