Reg. CE 183/2005 – NOTIFICA ai fini della registrazione
Che cos'è
Le norme generali in materia di igiene, rintracciabilità, registrazione e riconoscimento di stabilimenti operanti nel settore dei mangimi sono rinvenibili nel Regolamento (CE) n. 183/2005 applicabile a:
- Tutte le fasi, dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l’immissione dei mangimi sul mercato, delle attività degli operatori del settore.
- Alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione di quelli per consumo domestico privato o per le attività di cui all’art. 1, paragrafo 2, lett. c), del Regolamento (CE) n. 852/2004
- Alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2 tutti gli operatori del settore dei mangimi, notificano all’Azienda USL territorialmente competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, ai fini della registrazione e forniscono informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti, compresa la notifica all’autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell’eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.
Per le attività soggette a riconoscimento si rimanda alla scheda: Reg. CE 183/2005 – MANGIMI – RICONOSCIMENTO stabilimenti
Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti e non possono operare senza la registrazione oppure senza il riconoscimento.
Requisiti
- Obblighi generali di cui all’art. 4.
- Per le operazioni di produzione primaria che rientrano nell’art. 5, comma 1, obblighi specifici di cui all’Allegato I
- Per le operazioni di produzione post primaria che rientrano nell’art. 5, comma 2, procedura scritta permanente o procedure basate sui principi HACCP di cui agli artt. 6 e 7, nonché obblighi specifici di cui all’Allegato II, tra cui:
- Nomina del responsabile della produzione (Allegato II, sezione “Produzione”, punto 1)
- Se l’attività lo prevede, nomina del responsabile del controllo qualità (Allegato II, sezione “Controllo di qualità”, punto 1)
Come si ottiene
Stabilimenti di produzione primaria (art. 5, comma 1)
Ai sensi dell’dell’Allegato A al D.D. 11001/2020, per questa tipologia di produttori gli adempimenti di registrazione si considerano assolti qualora sia presente una delle seguenti registrazioni:
- Siano registrati presso la banca dati ARTEA
- Coloro che non sono inseriti nella banca dati ARTEA devono effettuare la registrazione tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nel cui territorio ricade lo stabilimento, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività, attivando tramite il pulsante ELENCO l’endoprocedimento ASL 34.4 – Notifica di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n.183/2005, articolo 9, comma 2 presente nella sezione “Igienico sanitari” ed utilizzando la modulistica scaricabile dalla relativa scheda STAR.
Allegati
- Modello di notifica
- Attestazione del pagamento dei Diritti di segreteria SUAP (per le modalità di pagamento vedi Come si presentano le pratiche)
- Attestazione del pagamento dei Diritti istruttori dovuti all’Azienda USL Toscana Centro (per le modalità di pagamento vedi Come si presentano le pratiche)
Iter della pratica
La ASL territorialmente competente attribuisce il numero di registrazione e inserisce la ditta nel registro OSM.
Stabilimenti di produzione post primaria (art. 5, comma 2)
La notifica ai fini della registrazione, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Regolamento (CE) n. 183/2005 è da presentare dai soggetti titolari di attività produttive allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nel cui territorio ricade lo stabilimento, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività, attivando tramite il pulsante ELENCO l’endoprocedimento ASL 34.4 – Notifica di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n.183/2005, articolo 9, comma 2 presente nella sezione “Igienico sanitari” ed utilizzando la modulistica scaricabile dalla relativa scheda STAR.
Allegati
- Modello di notifica
- Attestazione del pagamento dei Diritti di segreteria SUAP (per le modalità di pagamento vedi Come si presentano le pratiche)
- Attestazione del pagamento dei Diritti istruttori dovuti all’Azienda USL Toscana Centro (per le modalità di pagamento vedi Come si presentano le pratiche)
Iter della pratica
La ASL territorialmente competente attribuisce il numero di registrazione e inserisce la ditta nel registro OSM.
Note
Normativa di riferimento
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. – Successive modifiche avvenute con:
- Regolamento (CE) n. 219/2009 della Commissione, del 15 marzo 2012
- Regolamento (UE) 1905/2015 della Commissione, del 22 ottobre 2015
- Regolamento (UE) 4/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018
- Regolamento (UE) 1243/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019
- DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 194, “Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127.”
- D.G.R.T. n. 1073 del 31/10/2005, “Linee guida relative alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi con finalità di tutela della salute pubblica”
- D.G.R.T. n. 1116 del 28/12/2010, “Recepimento e attuazione Intesa del 23.09.2010 n.155/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente “Linee guida per la definizione di una procedura uniforme a livello nazionale per l`attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore dei mangimi.”
- D.G.R.T. n. 890 del 24/10/2011, “Linee guida per la gestione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi nella Regione Toscana e revoca della Delibera GRT n.405/2009.”
- D.D. Regione Toscana n. 11001 del 17/07/2020, “Procedure per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che operano nel settore dei mangimi ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 come modificato dal Regolamento (UE) n. 225/2012. Revoca decreto 6610 del 28/11/2005.”
- D.G.R.T. n. 212 del 28/02/2022, “Approvazione di “Linee di indirizzo per il controllo ufficiale e l’attività di certificazione in ambito delle esportazioni di animali, alimenti, mangimi, sottoprodotti, ovuli, embrioni, materiale seminale verso i paesi terzi”. Abrogazione della DGRT 1091 del 9 ottobre 2017”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
L’endoprocedimento ASL 34.4 NON è strutturato su STAR; il modello da utilizzare è reperibile attraverso il link indicato sul portale stesso, nella relativa scheda.
Altre informazioni utili
Da sito web Regione Toscana:
Da sito web Azienda USL Toscana Centro:
Da sito web Ministero della Salute:
Dove andare
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