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Reg. CE 183/2005 – RICONOSCIMENTO stabilimenti

Ultimo aggiornamento: 12/08/2025

Che cos'è

Le norme generali in materia di igiene, rintracciabilità, registrazione e riconoscimento di stabilimenti operanti nel settore dei mangimi sono rinvenibili nel Regolamento (CE) n. 183/2005 applicabile a:

  • Tutte le fasi, dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l’immissione dei mangimi sul mercato, delle attività degli operatori del settore.
  • Alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione di quelli per consumo domestico privato o per le attività di cui all’art. 1, paragrafo 2, lett. c), del Regolamento (CE) n. 852/2004
  • Alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.

Fermo restando che ai sensi dell’art. 9, comma 2 tutti gli stabilimenti del settore dei mangimi sono soggetti a notifica ai fini della registrazione, (vedi scheda: Reg. CE 183/2005 – MANGIMI – NOTIFICA ai fini della registrazioneè soggetto anche a riconoscimento, uno stabilimento, che, ai sensi dell’art. 10, comma 1:

  • Lett. a) – Fabbrichi e/o commercializzi additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la Direttiva 82/471/CEE (abrogata e ora confluita nel Regolamento (CE) n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e uso dei mangimi) e di cui al capo I dell’Allegato IV.
  • Lett. b) – Fabbrichi e/o commercializzi premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo II dell’Allegato IV.
  • lett. c) – Fabbrichi ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo III dell’Allegato IV.

Per effetto del comma 3 dell’art. 10, sono soggetti a riconoscimento anche gli stabilimenti indicati all’Allegato II, sezione “Impianti ed attrezzatura”, paragrafo 10, ovvero quelli che effettuano le attività di:

  • Lett. a) – Trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004
  • Lett. b) – Stabilimento per il trattamento oleochimico di acidi grassi
  • Lett. c) – Produzione di biodiesel
  • Lett. d) – Miscelazione di grassi

Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti e non possono operare senza la registrazione oppure senza il riconoscimento.


Requisiti

  • Obblighi generali di cui all’art. 4.
  • Per le operazioni di produzione primaria che rientrano nell’art. 5, comma 1, obblighi specifici di cui all’Allegato I
  • Per le operazioni di produzione post primaria che rientrano nell’art. 5, comma 2, procedura scritta permanente o procedure basate sui principi HACCP di cui agli artt. 6 e 7, nonché obblighi specifici di cui all’Allegato II, tra cui:
    • Nomina del responsabile della produzione (Allegato II, sezione “Produzione”, punto 1)
    • Se l’attività lo prevede, nomina del responsabile del controllo qualità (Allegato II, sezione “Controllo di qualità”, punto 1)

Come si ottiene

Stabilimenti di fabbricazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a)

Il riconoscimento previsto per coloro che fabbricano additivi per mangimi previsto dall’art.10 comma 1, lett. a) del Regolamento (CE) n. 183/2005, è rilasciato dal Ministero della Salute su ISTANZA da presentare direttamente al Ministero. Per informazioni circa le modalità di presentazione dell’istanza, la modulistica, la procedura, i tempi e i costi si rinvia alla pagina web dedicata del Ministero della Salute.

Altri stabilimenti

La ISTANZA di riconoscimento, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del Regolamento (CE) n. 183/2005 è da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nel cui territorio ricade lo stabilimento, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività, attivando tramite il pulsante ELENCO l’endoprocedimento ASL 34.3 – Istanza di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n.183/2005, articolo 10 presente nella sezione “Igienico sanitari” ed utilizzando la modulistica scaricabile dalla relativa scheda STAR.

Allegati

Iter della pratica

La ASL territorialmente competente:

  • Verifica, previa visita ispettiva, l’idoneità della struttura e la presenza dei requisiti previsti dalle norme di riferimento;
  • In caso di esito favorevole, inserisce l’impianto nel sistema operativo regionale e/o nazionale e trasmette poi al SUAP l’esito del sopralluogo unitamente al rilascio del numero univoco nazionale generato in automatico dal sistema informativo.

Il SUAP provvede, successivamente al ricevimento del parere favorevole della ASL, all’emissione dell’atto di riconoscimento che viene inviato in originale alla ditta interessata e in copia alla ASL.


Note

Normativa di riferimento

  • Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. – Successive modifiche avvenute con:
  • Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale
  • Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione
  • DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2023, n. 194, “Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127.”
  • D.G.R.T. n. 1073 del 31/10/2005, “Linee guida relative alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi con finalità di tutela della salute pubblica”
  • D.G.R.T. n. 1116 del 28/12/2010, “Recepimento e attuazione Intesa del 23.09.2010 n.155/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente “Linee guida per la definizione di una procedura uniforme a livello nazionale per l`attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore dei mangimi.”
  • D.G.R.T. n. 890 del 24/10/2011, “Linee guida per la gestione del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi nella Regione Toscana e revoca della Delibera GRT n.405/2009.”
  • D.D. Regione Toscana n. 11001 del 17/07/2020, “Procedure per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti che operano nel settore dei mangimi ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 come modificato dal Regolamento (UE) n. 225/2012. Revoca decreto 6610 del 28/11/2005.”
  • D.G.R.T. n. 212 del 28/02/2022, “Approvazione di “Linee di indirizzo per il controllo ufficiale e l’attività di certificazione in ambito delle esportazioni di animali, alimenti, mangimi, sottoprodotti, ovuli, embrioni, materiale seminale verso i paesi terzi”. Abrogazione della DGRT 1091 del 9 ottobre 2017”

Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

L’endoprocedimento ASL 34.3 NON è strutturato su STAR; il modello da utilizzare è reperibile attraverso il link indicato sul portale stesso, nella relativa scheda.


Altre informazioni utili

Da sito web Regione Toscana:

Da sito web Azienda USL Toscana Centro:

Da sito web Ministero della Salute:


Dove andare

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