Impianto di mulino
Che cos'è
L’esercizio dei mulini per la macinazione delle granaglie, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione non è più soggetto a licenza di macinazione dal 14/09/2012.
Il D.Lgs. 147/2012, entrato in vigore il 14/09/2012, ha abolito la legge 7 novembre 1949, n. 857 e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, pertanto l’impianto di un nuovo molino, il trasferimento o la trasformazione di molini esistenti, non sono più soggetti a licenza.
È di conseguenza abolito anche l’apposizione del visto annuale sulle licenze che erano state rilasciate dalla Camera di commercio prima della suddetta data.
Requisiti
L’attività è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di tutela ambientale, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, di prevenzione incendi e di destinazione d’uso dei locali.
Come si ottiene
L’esercizio dell’attività di impianto di un nuovo mulino, il trasferimento o la trasformazione dei mulini esistenti, è soggetto a SCIA (art. 19 della L. 241/1990) da presentare tramite ComUnica al Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente – così come stabilito dall’art. 80-sexies del D.Lgs. 59/2010 (Articolo inserito dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 e in vigore dal 14 settembre 2012).
La SCIA, come previsto dal suddetto articolo, verrà trasmessa dalla Camera di Commercio al Suap del Comune territorialmente competente. Eventuali integrazioni e modifiche da apportare alla pratica SCIA verranno richieste dal SUAP competente, non avendo la C.C.I.A.A. alcuna competenza diretta sulla materia, affidata interamente dalle nuove disposizioni ad altri soggetti, come specificato dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0224546 del 22/12/2014.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito della Camera di Commercio di Pistoia – Prato
Endoprocedimento di competenza diretta SUAP
L’attività è soggetta a registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 – da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 10.61R – Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei, opzione: ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI ed attivando dal pulsante ELENCO nella sezione “Igienico sanitari” l’endoprocedimento ASL 90 – Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) – Avvio
L’attività in questione è censita nella notifica sanitaria nella sezione “Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento” col nome di Molitura del frumento ed altri cereali.
Note
Normativa di riferimento
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.” – Art. 80-sexies
- DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
- Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0224546 del 22/12/2014.
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.
- Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R, “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.”
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