Tassidermia e imbalsamazione
Che cos'è
Per attività di tassidermia e imbalsamazione si intende l’applicazione di un insieme di tecniche di lavorazione delle spoglie di mammiferi o uccelli, che rendono possibile la conservazione dell’aspetto esteriore dei medesimi.
Le due attività differiscono dalla cosiddetta impagliatura, che è rivolta esclusivamente all’uso della pelle o delle piume che vengono imbottite con materiali (una volta legno o paglia, oggi metallo o materiale sintetico come le resine) per la riproduzione artificiale delle forme dell’esemplare in questione.
Le attività di tassidermia e imbalsamazione sono:
- Regolate dalla L. 157/1992 – in particolar modo agli artt. 6, 21, comma 1, punto ee) e 30 – e dalla L.R.T. 3/1995 in attuazione dell’art. 6, commi 1 e 4, della L. 157/1992.
- Consentite esclusivamente su specie appartenenti alla:
- Fauna selvatica di cui alla L. 157/1992, purché abbattuta nel rispetto della normativa vigente in materia;
- Fauna selvatica esotica purché l’abbattimento, l’importazione o, comunque, l’impossessamento siano avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;
- Fauna domestica.
- Consentite su esemplari di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni vigenti in materia.
- Nel caso di richiesta di trattamento di specie, particolarmente protette, non cacciabili o cacciabili, ma avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia, ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L.R.T. 3/1995, lo stesso deve essere autorizzato dalla Regione con le modalità di cui all’art. 6.
Requisiti
Requisiti soggettivi
- Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, da parte dei soggetti elencati all’art. 85.
- Frequenza di un corso di formazione professionale (art. 2, comma 1, L.R.T. 3/1995) oppure autorizzazione all’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione in altre regioni. (art. 2, comma 2, L.R.T. 3/1995)
Requisiti oggettivi
- Disponibilità dei locali
- Rispetto della normativa in materia igienico sanitaria, ambientale, di prevenzione incendi, di sicurezza, edilizia, urbanistica, nonché quella relativa alle destinazioni d’uso.
Come si ottiene
L’esercizio dell’attività di tassidermia ed imbalsamazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L.R.T. 3/1995, è soggetto a SCIA, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è situata la sede operativa, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 01.70.08R – Attività di tassidermia, selezionando l’opzione AVVIO, utilizzando l’apposita modulistica.
Iter della pratica
Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale che effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA.
Note
Normativa di riferimento
- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”
- Legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3, “Norme sull’attività di tassidermia e imbalsamazione.”
- Regione Toscana, parere agosto 2023 “Utilizzo a fini richiamo di stampi, differenza fra Impagliati e Tassidermizzati”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Il procedimento NON è strutturato su STAR.
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Dove andare
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