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D.Lgs. 43/2025 – Modifiche in materia di accise

Si informa che con D.Lgs. 43/2025 sono state introdotte modifiche sostanziali a talune norme del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise – TUA).

In particolare come precisato dalla Circolare ADM n. 13/2025, al paragrafo I.V., per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 43/2025 operante una parziale rivisitazione dell’art. 29 del TUA, per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare) viene superato l’attuale regime che prevede obblighi di denuncia di esercizio e di munirsi della conseguente licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane, previo assolvimento dell’imposta di bollo, la cui preventiva acquisizione ha abilitato l’esercente allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti.

Di conseguenza:

  • Per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc..) e di birra, l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da presentare al SUAP.
  • L’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Sarà cura poi del SUAP trasmettere la stessa all’Ufficio delle dogane.
  • Gli esercenti la vendita al dettaglio di altre bevande alcoliche (ad es. vino, bevande fermentate diverse da vino e da birra) così come, laddove non diversamente disposto da norme di esecuzione del TUA, di prodotti di diversa natura contenenti alcole (ad es. prodotti finiti di profumeria alcolica condizionati) restano esonerati da ogni adempimento tributario.
  • Solo per gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato membro bevande alcoliche assoggettate ad accisa ai sensi dell’art. 9-bis del TUA o nello Stato prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro ex art. 10 del TUA permane il vigente regime di denuncia di esercizio e licenza fiscale (art. 29, comma 2, TUA).

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