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Accompagnatore turistico e Guida ambientale

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 196 del 23/12/2025 ha dichiarato la ILLEGITTIMITA’ costituzionale degli artt. da 95 a 110 della L.R.T. 61/2024 volti a istituire e disciplinare la professione di accompagnatore turistico e di guida ambientale.

Per effetto della sentenza, le professioni di accompagnatore turistico e guida ambientale sono state “liberalizzate”.

Ne consegue che i Comuni non possono più acquisire e processare le istanze di abilitazione per le due citateprofessioni, né rilasciare i tesserini identificativi (come precedentemente previsto dall’art. 96 comma 2 perl’accompagnatore e dall’art. 103 comma 2 per la guida ambientale).

Parimenti non sono più acquisibili dai SUAP le eventuali SCIA di aspiranti professionisti in qualità di lavoratori autonomi (come già previsto dall’art. 96 comma 3 per l’accompagnatore e dall’art.103 comma 3 per la guida ambientale), né le variazioni alla SCIA o le comunicazioni di soggetti precedentemente abilitati all’esercizio

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