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Ostelli

Ultimo aggiornamento: 06/11/2025

Che cos'è

Gli OSTELLI rientrano tra le Strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva di cui al Titolo II, Capo III della L.R.T. 61/2024

Sono OSTELLI le strutture ricettive gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati.

Gli ostelli possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori per le persone alloggiate.

Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive

Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali


Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

  • Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’ 8 del R.D. 773/1931(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo regio decreto.
  • Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  • In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’ 85 del D.Lgs. 159/2011

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti OGGETTIVI

Gli ostelli devono rispettare i requisiti previsti dalla legge regionale n. 61/2024 e dal Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2025.


Come si ottiene

AVVIO

L’avvio dell’attività di ostello è soggetto al regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.20.01R – Strutture ricettive extra-alberghiere e selezionando l’opzione: AVVIO.

Allegati alla SCIA: Planimetria descrittiva dei locali (con indicazione delle dimensioni e funzione dei vani/servizi igienici) – se non già in possesso della P.A.

VARIAZIONI

  • Ogni successiva variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizidella struttura ricettiva, è soggetta al regime amministrativo della SCIA.
  • Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIAdi avvio è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE

La SCIA e/o la COMUNICAZIONE di variazione deve essere presentata al SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili


Dove andare

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