Si informa della entrata in vigore in data 26/06/2026 della Legge regionale 16 giugno 2026, n. 9, ad oggetto: “Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018” a seguito di pubblicazione sul BURT parte I, n. 35 del 25/06/2026.
Le principali modifiche introdotte al Testo Unico del Turismo L.R.T. 61/2024, riguardano:
- Disciplina delle locazioni turistiche a carattere NON IMPRENDITORIALE (art. 60) ora di competenza SUAP.
- Disciplina inerente alle figure professionali di maestro di sci e guida alpina, dovute alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2025 (Titolo VIII, Capo III e Capo IV)
- Introduzione della disciplina di livello regionale per la figura professionale dell’accompagnatore di media montagna, (Titolo VIII, Capo V)
- Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche edilizie della civile abitazione, ovvero affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze e residenze d’epoca (art. 144):
- Disciplina relativa al requisito della destinazione d’uso turistico-ricettiva dell’immobile in cui è esercitata l’attività differenziata in base alla data di avvio dell’attività stessa.
- Facoltà di continuare a gestire in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast e/o residenze d’epoca nell’ambito del medesimo edificio per quelle attività avviate prima dell’entrata in vigore della L.R.T. 61/2024.
La modifica effettuata al Codice del Commercio L.R.T. 62/2018 riguarda l’estensione delle attività non soggette a requisiti comunali di cui all’art. 53 a tutte le strutture ricettive alberghiere definite all’art. 21, L.R.T. 61/2024, ovvero: alberghi, residenze turistico-alberghiere, condhotel e academy hotel.
Testi aggiornati delle leggi:



