Locazioni turistiche in forma NON imprenditoriale
Che cos'è
Chi esercita la locazione breve o a finalità turistica in forma non imprenditoriale è tenuto ad effettuare per via telematica una comunicazione al Comune, fornendo alcune informazioni sull’alloggio offerto in locazione e sull’attività svolta.
Ai fini della pubblicizzazione non devono essere utilizzate le denominazioni delle tipologie ricettive extralberghiere (es. Casa e appartamenti vacanza, Affittacamere, Bed and breakfast, Residence ecc.).
La locazione può essere esercitata direttamente oppure indirettamente tramite intermediari quali agenzie immobiliari e property manager.
L’attività può essere svolta in forma anche in forma imprenditoriale – vedi scheda Locazioni turistiche in forma imprenditoriale
Requisiti
Requisiti OGGETTIVI
Immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche in possesso di:
- Requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione e condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente. (58, comma 2, L.R.T. 61/2024)
- Dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. (art. 13-ter, comma 7 del D.L. 145/2023)
Come si ottiene
AVVIO
Il proprietario, l’usufruttuario, il locatario, il comodatario o l’intermediario nel caso di gestione in forma indiretta, che dà in locazione un immobile o porzioni di esso per finalità turistiche, trasmette la COMUNICAZIONE al SUAP del Comune dove l’alloggio è situato esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando il codice attività: 55.90.41R – Locazione breve/turistica a carattere non imprenditoriale e selezionando l’opzione: AVVIO
ATTENZIONE: La COMUNICAZIONE riguarda un singolo alloggio locato, pertanto nel caso di locazione turistica di più unità immobiliari, è necessario presentare una pratica per ogni distinto alloggio.
Allegati:
- Mandato con rappresentanza, qualora ricorra il caso.
VARIAZIONI
Ogni variazione dei dati e delle informazioni contenute nella comunicazione di avvio è soggetta a COMUNICAZIONE da presentare al SUAP entro 15 giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.90.41R – Locazione breve/turistica a carattere non imprenditoriale, selezionando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.
SOSPENSIONE
La sospensione dell’attività è soggetta a COMUNICAZIONE da presentare al SUAP entro 15 giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.90.41R – Locazione breve/turistica a carattere non imprenditoriale, selezionando l’opzione: SOSPENSIONE
CESSAZIONE
La cessazione dell’attività è soggetta a COMUNICAZIONE da presentare al SUAP entro 30 giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.90.41R – Locazione breve/turistica a carattere non imprenditoriale, selezionando l’opzione: CESSAZIONE
Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Con la conversione nella legge n. 191/2023 del decreto “Anticipi” (D.L. n. 145/2023) è definitiva l’istituzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Procedure per l’ottenimento del CIN:
- Accedi alla piattaforma Ross1000 con le credenziali ricevute dall’Ufficio Turismo del Comune di Pistoia e visualizza il Codice Identificativo Regionale (CIR) assegnato.
- Accedi alla Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo e ottieni il CIN.
- Inizia a registrare gli ospiti su Ross1000 per adempiere agli obblighi statistici e non incorrere in sanzioni amministrative.
Obbligo di notifica alloggiati
In caso di locazioni inferiori a 30 giorni, richiedi le credenziali al Portale Alloggiati della Questura per l’obbligo di notifica dell’arrivo dell’ospite ai fini di Pubblica Sicurezza in modo da non incorrere in sanzioni penali. Per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione prevista dall’art. 109 del TULPS viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate, tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione.
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61, “Testo unico del turismo.”
- DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.” – Art. 13-ter
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.” – Art. 109 come interpretato dal:
- DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.” – Art. 19-bis
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
- Regione Toscana – Locazioni brevi e turistiche in forma non imprenditoriale: comunicazione al Comune
Dove andare
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