Home » Scheda » Apicoltura

Apicoltura

Ultimo aggiornamento: 19/02/2026

Che cos'è

L’art. 2 della L. 313/2004 definisce l’apicoltura come la conduzione zootecnica delle api per la produzione di: miele, cera d’api, pappa reale, polline, veleno d’api, api, api regine, idromele e aceto di miele (prodotti primari e come tali soggetti alle disposizioni di cui all’Allegato I al Regolamento CE n. 852/2004), considerandola a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.

È esclusa la produzione di prodotti post-primari (miele liofilizzato, confetture a base di miele, polline essiccato, pappa reale liofilizzata, propoli lavorato, idromele, aceto di miele), la mescolanza dei prodotti primari tra loro (miele e propoli, miele e pappa reale, miele e polline) e il confezionamento di prodotti composti (miele e frutta secca); prodotti soggetti tutti alle disposizioni di cui all’Allegato II al Regolamento CE n. 852/2004.

L’operatore apistico deve richiedere l’iscrizione alla Banca Dati Nazionale (BDN) con le modalità previste nel Manuale operativo approvato con D.M. 07/03/2023, rientrando l’apicoltura, ai sensi delle sezioni 2.4.1 e 4.3 del Manuale operativo stesso nella più generica attività di allevamento, in cui viene identificato l’allevamento con l’apiario. Si distinguono:

  • Allevamento familiareAttività di allevamento come indicato dal Manuale operativo al punto 2.4.1.a) avente numero massimo di 10 alveari, in cui le api sono allevate esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, in accordo con quanto all’art. 2, comma 1, lett. f-bis) della L.R.T. 21/2009. L’orientamento produttivo “familiare” riguarda l’intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari. L’operatore deve richiederne la registrazione nella BDN direttamente alla ASL competente e non tramite SUAP.
  • Allevamento ordinario (PRATICA DI COMPETENZA SUAP)Attività di allevamento definita al punto 2.4.1.c) del Manuale operativo e consistente in allevamento di api diverso da quello di cui alla lettera a)

Ogni apiario, a prescindere dalla tipologia di allevamento:

  • E’ identificato univocamente in BDN dal numero di registrazione unico dell’attività di apicoltura e da un numero progressivo
  • E’ segnalato da un cartello identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione quando occupata da alveari.

Requisiti

  • Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, da parte dei soggetti elencati all’art. 85.
  • Rispetto delle distanze minime per gli apiari, di cui all’art. 896-bis del codice civile
  • Rispetto delle norme di cui alla L.R.T. 21/2009
  • Rispetto delle vigenti norme in materia ambientale, acustica, igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, e di destinazione d’uso dei locali.

Come si ottiene

Allevamento ordinario

La SCIA ai sensi dell’art. 4 della L.R.T. 21/2009, comprensiva della richiesta di registrazione in BDN ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 134/2022 e del Manuale operativo è da effettuarsi prima dell’avvio dell’attività e da presentare al SUAP, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 01.49.30 – Apicoltura selezionando l’opzione AVVIO, attivando l’endoprocedimento: ASL 16.3 – Allevamento di api e produzione di prodotti primari dell’apicoltura ed allegando le schede “A.1 – Scheda base” e “A.9 – Api”, così come pubblicate sul sito: vetinfo.it

Allegati

  • Planimetria
  • Relazione contenente una descrizione dell’attività che si intende svolgere e delle relative procedure
  • Specifiche tecniche delle attrezzature utilizzate, ove previste
  • Misure di biosicurezza per gli stabilimenti per cui sono previste
  • Quietanza di pagamento dei diritti ASL (codice: Vet. 14 – Registrazione allevamenti). Per le modalità di pagamento si veda Come si presentano le pratiche, sezione “Costi e modalità di pagamento”

Note

Normativa di riferimento

  • LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313, “Disciplina dell’apicoltura.”
  • Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21, “Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura.”
  • DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134, “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.”
  • DECRETO del Ministero della Salute del 7 marzo 2023, “ Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).” e relativo Allegato 1 – Manuale operativo
  • DECRETO del Ministero della Salute del 27 gennaio 2025, “Modifiche al decreto 7 marzo 2023, concernente il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).”
  • Regolamento (UE) 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
  • D.D. Regione Toscana n. 6161 del 03/12/2009, “L.R n. 21 del 27/04/2009 “Norme per l`esercizio e la valorizzazione dell`apicoltura”. Approvazione modulistica.”
  • Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari.
  • Regolamento 7 aprile 2026, n. 6/R, “Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano. Abrogazione del DPGR 40/R/2006.”

Responsabile

Clicca qui per visualizzare le informazioni


Allegati e documenti


Modulistica

Schede gestionali online redatte a cura del Ministero della Salute e pubblicate sul sito: vetinfo.it:


Altre informazioni utili


Dove andare

Clicca qui per visualizzare le informazioni


Sviluppo Economico