Autorimesse
Che cos'è
Per attività di rimessa si intende l’esercizio imprenditoriale, a fini di lucro, di locali o aree destinate al ricovero e alla custodia di veicoli, con o senza addetti alla manovra, a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Le autorimesse sono regolate dal D.P.R. 480/2001; in particolare gli esercenti hanno l’obbligo di annotare, anche con modalità informatiche, su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo, ad eccezione di quelli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni o con contratto di custodia.
L’esercizio è soggetto a SCIA. L’attività è censita al punto 86 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2)
Requisiti
Requisiti soggettivi
- Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, da parte dei soggetti elencati all’art. 85.
- Requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931, “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (TULPS)
Requisiti oggettivi
- Disponibilità dei locali
- Rispetto della normativa locale di polizia urbana, igienico-sanitaria, ambientale, edilizia e urbanistica, nonché quella relativa alle destinazioni d’uso.
- Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D.Lgs. 81/2008.
- Conformità dei locali alla normativa antincendio, di cui al D.P.R. 151/2011.
Come si ottiene
L’attività di autorimessa è soggetta al regime amministrativo della SCIA (art. 19, L. 241/2019), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 52.21.50 – Attività di autorimessa e selezionando l’opzione: AVVIO.
Ulteriori endoprocedimenti
- In caso di autorimessa all’aperto, AD COM 02 – Comunicazione di impatto acustico, automaticamente attivato da STAR – vedi scheda: Impatto ACUSTICO
- In caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque, AMB 10.1 – AUA (escluso Gestori Servizio Idrico Integrato), automaticamente attivato da STAR – vedi scheda: AUA – Autorizzazione Unica Ambientale
- In caso di locali con superficie superiore a 300mq, VVF 2 – SCIA prevenzione incendi, automaticamente attivato da STAR – vedi scheda: Prevenzione incendi
Iter e tempi della pratica
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, il Comune territorialmente competente può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo la conformazione dell’interessato alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L. 241/1990.
Ai sensi invece dell’art. 3 del D.P.R. 480/2001, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, il Prefetto può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del TULPS, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Note
Normativa di riferimento
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2001, n. 480, “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.”
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.” – Artt. 11, 86, 92, 131
- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada.” – Art. 47 e seg.
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Il procedimento è strutturato su STAR pertanto la compilazione della SCIA avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.
Altre informazioni utili
Dove andare
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