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Autorimesse

Ultimo aggiornamento: 03/10/2025

Che cos'è

Per attività di rimessa si intende l’esercizio imprenditoriale, a fini di lucro, di locali o aree destinate al ricovero e alla custodia di veicoli, con o senza addetti alla manovra, a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Le autorimesse sono regolate dal D.P.R. 480/2001; in particolare gli esercenti hanno l’obbligo di annotare, anche con modalità informatiche, su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo, ad eccezione di quelli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni o con contratto di custodia.

L’esercizio è soggetto a SCIA. L’attività è censita al punto 86 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2)


Requisiti

Requisiti soggettivi

Requisiti oggettivi

  • Disponibilità dei locali
  • Rispetto della normativa locale di polizia urbana, igienico-sanitaria, ambientale, edilizia e urbanistica, nonché quella relativa alle destinazioni d’uso.
  • Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D.Lgs. 81/2008.
  • Conformità dei locali alla normativa antincendio, di cui al D.P.R. 151/2011.

Come si ottiene

L’attività di autorimessa è soggetta al regime amministrativo della SCIA (art. 19, L. 241/2019), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 52.21.50 – Attività di autorimessa e selezionando l’opzione: AVVIO.

Ulteriori endoprocedimenti

  • In caso di autorimessa all’aperto, AD COM 02 – Comunicazione di impatto acustico, automaticamente attivato da STAR – vedi scheda: Impatto ACUSTICO
  • In caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque, AMB 10.1 – AUA (escluso Gestori Servizio Idrico Integrato), automaticamente attivato da STAR – vedi scheda: AUA – Autorizzazione Unica Ambientale
  • In caso di locali con superficie superiore a 300mq, VVF 2 – SCIA prevenzione incendi, automaticamente attivato da STAR – vedi scheda: Prevenzione incendi

Iter e tempi della pratica

Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, il Comune territorialmente competente può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo la conformazione dell’interessato alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L. 241/1990.

Ai sensi invece dell’art. 3 del D.P.R. 480/2001, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, il Prefetto può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del TULPS, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Il procedimento è strutturato su STAR pertanto la compilazione della SCIA avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.


Altre informazioni utili


Dove andare

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