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L.R.T. 20/2023 e D.P.G.R. 21/R/2025 entrata in vigore e adempimento conseguente

Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16.04.2025 – a partire dal 30/04/2025 si applicano le disposizioni della Legge Regionale 27 aprile 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in toscana. Modifiche alla L.R. 30/2003”.

Ai sensi dell’art. 13 Norme finali, transitorie e abrogazioni della L.R. 20/2023:

COMMA 3: I soggetti, che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 esercitano attività di agricoltura sociale ai sensi della l.r. 30/2003 e dell’articolo 10 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana”), sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge presentando la DUA e la SCIA di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso. Scaduto il termine l’attività è esercitata senza titolo e si applica la sanzione di cui all’articolo 9, comma 1.

Si rinvia alla scheda AGRICOLTURA SOCIALE per ulteriori informazioni e sulle modalità di presentazione della relativa SCIA.

Attivazione funzione Paesaggistica

Si avvisa che, a seguito delle modifiche apportate allo Statuto dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese mediante Delibera del Consiglio n. 5 del 24.01.2025, così come stabilito dalla Delibera di Giunta dell’Unione n. 4 del 04.02.2025,  DAL GIORNO 25.02.2025 è attiva la funzione paesaggistica presso l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, che la eserciterà in nome e per conto dei comuni componenti, ovvero: Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio

Nuovo Testo Unico del Turismo (L.R.T. 61/2024)

Si informa che dal 09/01/2025 è in vigore il nuovo Testo Unico del Turismo, rinvenibile nella L.R.T. n. 61 del 31/12/2024, pubblicata sul BURT n.2, parte prima del 08/01/2025.

Con l’entrata in vigore della nuova legge risulta abrogata la precedente legge in materia (L.R.T. 86/2016).

Si evidenzia che ai sensi dell’art 146, comma 2: “Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 “Testo unico del sistema turistico regionale”) continua ad essere applicato nelle parti compatibili con la presente legge.”

S’informa altresì che con L.R.T. n. 7 del 21/01/2025 “Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024” il suddetto Testo Unico è stato modificato.

Riferimenti normativi:

  • L.R.T. 7/2025 – Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024
  • L.R.T. 61/2024 – Testo unico del turismo (aggiornata alle modifiche introdotte con L.R.T. 7/2025)

Novità in materia di trasporto sanitario

Si informa che con l’entrata in vigore della L.R.T. n. 49 dell’8 novembre 2024 ad oggetto “Disposizioni in materia di attività di trasporto sanitario. Modifiche alla L.R. 83/2019” a seguito di pubblicazione sul BURT n. 61, parte prima, del 15 novembre 2024, sono state apportate delle modifiche alla L.R.T. 83/2009 ad oggetto: “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Si evidenzia in particolar modo il neo introdotto art. 15-bis, comma 1:

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, commi 2 e 3, entro il 31 marzo 2025, i soggetti già autorizzati allo svolgimento delle attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore del presente articolo, trasmettono al comune una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, in cui indicano quale tipologia di trasporto esercitano tra quelle elencate all’articolo 2, specificando di essere in possesso dei requisiti previsti sotto la vigenza della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario).”

Con l’adozione del D.D. 445/2025 del 14/01/2025 ad oggetto “Revisione della modulistica concernente le autorizzazioni e le comunicazioni di cui alla l.r. 83/2019” è stata approvata la nuova modulistica.

Le schede STAR sono state aggiornate di conseguenza.

Riferimenti normativi:

Modifiche modulistica STAR – strutture ricettive

S’informa che a che seguito della pubblicazione dell’attività di locazioni brevi/turistiche, sono state apportate le seguenti modifiche nell’intervento di Variazioni di ogni attività ricettiva restante (alberghiera, all’aperto e extraalberghiera):

  • Inserimento del numero CIN
  • Inserimento nel quadro localizzazione della categoria catastale e dei codici ISTAT delle macro-categorie, categorie e sotto-categorie della tassonomia nazionale che identificano l’attività.
  • Inoltre è stata inserita la possibilità di indicare nella variazione dei B&B imprenditoriali e delle Residenze d’epoca se è variato il soggetto gestore per la somministrazione o, in caso la variazione sia l’avvio di somministrazione altri pasti oltre la colazione, se questa è effettuata dal titolare o da un soggetto diverso. Si fa presente che qualora sia selezionato che la somministrazione esistente viene affidata ad altro soggetto, quest’ultimo dovrà provvedere autonomamente agli adempimenti connessi alla notifica sanitaria, mentre scatterà automaticamente per il dichiarante l’endoprocedimento ASL 94 di Cessazione.

Le modifiche sono già rese disponibili su STAR,

Sviluppo Economico