Apparecchi per il gioco lecito
Che cos'è
Sono giochi leciti quelli la cui offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente, ovvero quelli non compresi nella tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore territorialmente competente, sotto riportata.
Nessuna competenza amministrativa vi è sui giochi a distanza (online o gambling), distribuiti per via telematica, tramite internet e telefonia, pertanto tra i giochi leciti sono di interesse amministrativo solo i giochi fisici, distribuiti sul territorio ed effettuati in esercizi e locali aperti al pubblico, tramite personale addetto e/o apparecchi da intrattenimento messi a disposizione della clientela.
Gli apparecchi per il gioco lecito sono individuati all’art. 110 del R.D. 773/1931 (TULPS) e consistono in:
AWP (Amusement With Prices), Slot e New Slot – Comma 6, lett. a)
Sono gli apparecchi di cui al comma 6, lett. a) con le seguenti caratteristiche principali:
- Collegamento alla rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 640/1972,
- Attivazione tramite moneta o altro mezzo di pagamento definito
- Costo della partita non superiore ad 1€ e durata minima è di 4 secondi.
- Vincite in denaro di valore non superiore a 100€, erogate direttamente dalla macchina.
- Non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
Gli apparecchi AWP possono essere installati in:
- Tutti gli esercizi già in possesso di licenza (oggi SCIA) ai sensi dell’art. 86 del TULPS, quali esercizi di somministrazione e strutture ricettive (compresi gli stabilimenti balneari)
- Tutti gli esercizi già in possesso di licenza ai sensi dell’art. 88 del TULPS, quali sale bingo, e centri di scommesse
- Edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico
- Tabaccherie o rivendite di generi di monopolio
- Circoli o associazioni private sprovviste di somministrazione di alimenti e bevande
- Esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli già in possesso di altre licenze di cui all’articolo 86, primo o secondo comma, e di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S
L’utilizzo degli apparecchi AWP è vietato ai minori di 18 anni.
Normativa tecnica di riferimento
- Decreto Direttoriale AAMS n. 2011/30011/giochi/UD del 27/07/2011, “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”
- Decreto Direttoriale AAMS n. 2012/17334/giochi/ADI del 27/04/2012, “Modifica al Decreto Direttoriale AAMS n. 2011/30011/giochi/UD del 27/07/2011”
- Tutta la normativa è reperibile al seguente Link sito ADM
Videolottery (VLT) – Comma 6, lett. b)
Sono quelli facenti parte della rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 640/1972, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.
Gli apparecchi VLT possono essere installati esclusivamente in sale autorizzate ai sensi dell’art. 88 del TULPS, ovvero:
- Sale bingo
- Agenzie per l’esercizio delle scommesse
- Negozi di gioco
- Sale pubbliche da gioco
- Esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS
L’utilizzo degli apparecchi VLT è vietato ai minori di 18 anni.
Normativa tecnica di riferimento
- Decreto Direttoriale AAMS del 22/01/2010, “Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.”
- Decreto Direttoriale AAMS n. 2011/30011/giochi/UD del 27/07/2011, “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”
- Decreto Direttoriale AAMS n. 2012/17334/giochi/ADI del 27/04/2012, “Modifica al Decreto Direttoriale AAMS n. 2011/30011/giochi/UD del 27/07/2011”
- Tutta la normativa è reperibile al seguente Link sito ADM
Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro – Comma 7
Si dividono in quattro categorie:
- Lett. a) – Apparecchi elettromeccanici privi di monitor, attivabili con monete, con i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, che distribuiscono dopo la conclusione della partita premi consistenti in piccola oggettistica. Esempi: grù (acchiappa-peluche) e pesche verticali o orizzontali di abilità.
- Lett. c) – Apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e che non distribuiscono premi. Esempi: videogiochi
- Lett. c-bis) – Apparecchi meccanici ed elettromeccanici diversi dai predetti, che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. Esempi: air hockey, calciobalilla, ticket redemption. La L.R.T. 57/2013 all’art. 4-bis vieta l’utilizzo da parte dei minori di 18 anni degli apparecchi di meccanici ed elettromeccanici che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
- Lett. c-ter) – Apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato con utilizzo a tempo o a scopo. Esempi: biliardi affittati a tempo, congegni a vibrazione di tipo kiddie rides.
Gli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro possono essere installati in:
- Tutti gli esercizi in cui possono essere installati gli apparecchi AWP – vedi sezione sopra
- Aree aperte al pubblico, purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente;
- Esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro
- Attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’art. 69 del TULPS
Normativa tecnica di riferimento
- Determinazione Direttoriale ADM n. 172999/RU del 01/06/2021, “Regole amministrative per gli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S” e successive modificazioni avvenute con:
- Circolare ADM n. 32/2021 del 30/07/2021, “Ulteriori chiarimenti, indicazioni e tempistiche in merito alla regolamentazione degli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.”
- Tutta la normativa è reperibile al seguente Link sito ADM
Requisiti
Requisiti soggettivi
- Requisiti morali di cui agli artt. 11, 92 e 131 del TULPS
- Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti elencati all’art. 85
Requisiti di rappresentanza
- Ai sensi dell’art. 93 del TULPS il titolare dell’attività può condurre l’esercizio mediante nomina di un apposito rappresentante, che deve essere in possesso degli stessi requisiti sopra elencati:
- Requisiti morali di cui agli artt. 11, 92 e 131 del TULPS
- Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011
Requisiti oggettivi
- Esposizione in luogo visibile della tabella dei giochi proibiti, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.
- Sorvegliabilità dei locali ai sensi dell’art. 153 del R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS) in conformità con il D.M. 564/1992
- Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria, di igiene e sanità, edilizi, delle norme urbanistiche e relative alla destinazione d’uso.
- Rispetto della normativa antincendio di cui al D.P.R. 151/2011
- Rispetto delle disposizioni dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in materia.
- Rispetto dell’eventuale Regolamento in materia ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R.T. 57/2013 del Comune di:
Requisiti specifici per l’installazione di apparecchi AWP e VLT
Con l’installazione di questo tipo di apparecchi, l’esercizio si configura come “spazio per il gioco con vincita in denaro” ai sensi della L.R.T. 57/2013 e pertanto l’attività è consentita nel rispetto delle disposizioni della stessa legge regionale, tra cui:
- Art. 4 – Rispetto della distanza minima di 500 metri in base al percorso pedonale più breve da istituti scolastici di qualsiasi grado, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia, da luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, istituti di credito e sportelli bancomat ed esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
- Art. 5 – Divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio
- Art. 6 – Esposizione all’esterno e all’interno dei locali di apposito materiale informativo
Si evidenzia che in caso di installazione di apparecchi VLT dovranno in particolare essere previsti ai sensi dell’’art. 9 del Decreto Direttoriale AAMS del 22/01/2010:
- Un’area separata per i giochi riservati ai minori
- Un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso.
Come si ottiene
Note
Normativa di riferimento
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.” – Artt. 8, 11, 86, 88, 92, 93, 110, 131
- REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 635, “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.” – Artt. 152, 153, 161, 180, 194, 195
- Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57, “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico”
- Regolamento 11 marzo 2015, n. 26/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57”



