Con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003” pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 16.04.2025 – a partire dal 30/04/2025 si applicano le disposizioni della Legge Regionale 27 aprile 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in toscana. Modifiche alla L.R. 30/2003”.
Ai sensi dell’art. 13 Norme finali, transitorie e abrogazioni della L.R. 20/2023:
COMMA 3: I soggetti, che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 7 esercitano attività di agricoltura sociale ai sensi della l.r. 30/2003 e dell’articolo 10 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana”), sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge presentando la DUA e la SCIA di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso. Scaduto il termine l’attività è esercitata senza titolo e si applica la sanzione di cui all’articolo 9, comma 1.
Si rinvia alla scheda AGRICOLTURA SOCIALE per ulteriori informazioni e sulle modalità di presentazione della relativa SCIA.



