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Accompagnatore turistico

Scheda aggiornata il 18/03/2024

Che cos'è

Nell’ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 79/2011 e in attesa che lo Stato definisca il relativo profilo professionale, ai sensi della L.R. Toscana 86/2016 è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l’attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche.
Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l’indicazione dei relativi prezzi. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.
Non sono soggetti alle disposizioni della L.R. Toscana 86/2016 i dipendenti delle agenzie di viaggio nell’esercizio della propria attività lavorativa.


Requisiti

In base ai principi e alle norme in materia di liberalizzazione all’accesso alle professioni, il soggetto interessato ad avviare la propria attività di accompagnatore turistico nei territori dei comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio non deve necessariamente essere residente nei sopracitati comuni o in Toscana; è sufficiente che dichiari esplicitamente il proprio intendimento, ma dovrà essere in possesso di tutti i requisiti che la L.R. 86/2016 prevede per l’esercizio della professione in Toscana.

Articolo 115 L.R. Toscana 86/2016
Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l’esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:
• uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e superamento dell’esame di cui all’articolo 117 L.R. 86/2016;
• abilitazione all’esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell’esame di cui all’articolo 117 L.R. 86/2016;
• abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;
b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Articolo 59 D.P.G.R. 47/2018 (Regolamento di attuazione della L.R. Toscana 86/2016)

Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di accompagnatore turistico, i titoli di studio che consentono di accedere all’esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l’obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:
a) diploma di istituto tecnico per il turismo;
b) diploma di liceo linguistico;
c) laurea in scienze del turismo;
d) laurea in lingue e culture moderne ;
e) laurea in mediazione linguistica;
f) laurea in lettere;
g) altro titolo di studio, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall’amministrazione procedente.

Articolo 117 L.R. Toscana 86/2016
La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.
I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell’accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.
L’ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.
Per ulteriori  informazioni consultare il seguente LINK della REGIONE TOSCANA: https://www.regione.toscana.it/-/accompagnatore-turistico


Come si ottiene

COME PRESENTARE LA PRATICA:
Avvio dell’attività di accompagnatore turistico
È soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività, esclusivamente on line tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando il codice attività 79.90.3R.
Il Comune COMPETENTE TERRITORIALMENTE, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
La prosecuzione dell’attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal Comune COMPETENTE TERRITORIALMENTE ed è ritirata la tessera di riconoscimento qualora l’interessato perda uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività.

Cessazione dell’attività di accompagnatore turistico
È soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.


Note


Responsabile

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Allegati e documenti

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

  • RICHIESTA RICONOSCIMENTO QUALIFICA PROFESS. ACCOMPAGNATORE TURISTICO – MINISTERO TURISMO Scaricabile al link https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/accompagnatore-turistico/ – SOLO NEL CASO DI CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE CONSEGUITA IN UN PAESE COMUNITARIO/PAESE NON COMUNITARIO (*)
  • COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ
  • SCANSIONE LEGGIBILE DI FOTO A COLORI A MEZZO BUSTO IN FORMATO TESSERA OPPURE FILE DI TIPO JPG DI FOTO A COLORI A MEZZO BUSTO IN FORMATO TESSERA
  • SOLO PER I CITTADINI NON UE: PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ

(*) Esercizio della professione di accompagnatore turistico da parte di cittadini stranieri
Il D.Lgs. 206/2007, che recepisce la direttiva comunitaria 36/2005, consente il riconoscimento del titolo di accompagnatore turistico ai cittadini già in possesso del titolo conseguito in un paese comunitario.
Il D.P.R. 394/1999 consente invece il riconoscimento del titolo di accompagnatore turistico ai cittadini già in possesso del titolo conseguito in un paese non comunitario; è possibile anche, per gli accompagnatori turistici autorizzati ad esercitare nel proprio paese, avere un’autorizzazione temporanea ad esercitare in Italia.
È possibile chiedere al MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) il riconoscimento dell’equipollenza del titolo di studio conseguito in un paese comunitario o non comunitario a un titolo di studio conseguito in Italia, accompagnato dalla relativa traduzione giurata.
Se si è già accompagnatore turistico in un paese appartenente o non alla Comunità Europea occorre presentare domanda di riconoscimento all’Ufficio per le politiche del turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT).
Analoga domanda, in particolare una “dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore”, va inoltrata se si desidera fare la guida o l’accompagnatore turistico a carattere temporaneo e occasionale in Italia.


Modulistica

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Altre informazioni utili

NORMATIVA E REGOLAMENTI
articoli da 114 a 121 della Legge Regionale 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale)
articoli 59. 62 e 63 del Regolamento 7 agosto 2018, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86)


Dove andare

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Sviluppo Economico