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Affittacamere e Bed and breakfast (B&B)

Ultimo aggiornamento: 07/01/2026

Che cos'è

Gli esercizi di affittacamere e B&B rientrano tra le Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione – di cui al Titolo II, capo IV della L.R.T. 61/2024.

Gli esercizi di AFFITTACAMERE e BED AND BREAKFAST sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi essenziali come definiti nel regolamento (artt. 44 e 45 del D.P.G.R. 47/R/2025)

Nelle strutture di BED AND BREAKFAST, oltre ai servizi essenziali definiti nel regolamento, viene somministrata agli alloggiati anche la prima colazione ed eventualmente i pasti.

Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive

Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.


Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

  • Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’ 8 del R.D. 773/1931(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo regio decreto.
  • Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  • In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’ 85 del D.Lgs. 159/2011

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti OGGETTIVI

I locali destinati alle attività devono possedere:

  • i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  • le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
  • i requisiti previsti dal regolamento P.G.R. 47/R/2025

L’esercizio delle attività è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva. (art. 41, comma 3, L.R.T. 61/2024). L’attività di affittacamere, o di bed and breakfast, svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura. (art. 41, comma 4, L.R.T. 61/2024)

Disposizioni transitorie (Art. 144, L.R.T. 61/2024)

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:

  • Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e di bed and breakfast in forma non imprenditoriale alla data di entrata in vigore della presente legge (09/01/2025 n.d.r.) possono continuare ad esercitare l’attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della L.R. 86/2016.
  • Fino alla data del 30 giugno 2026, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della L.R. 86/2016.
  • Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, si applicano a far data dal 1 luglio 2026.Fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo articolo 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva.
  • Per le attività di cui all’articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.

Come si ottiene

AVVIO

L’avvio dell’attività di affittacamere e/o di bed and breakfast è soggetto al regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.20.01R – Strutture ricettive extra-alberghiere e selezionando l’opzione: AVVIO

La attivazione della tipologia Bed and Breakfast, per la somministrazione della colazione e degli eventuali pasti, richiederà anche la compilazione della notifica sanitaria, di cui all’endoprocedimento ASL 90 – Notifica ai fini della registrazione Reg. CE 852/2004.

Allegati alla SCIA: Planimetria descrittiva dei locali (con indicazione delle dimensioni e funzione dei vani/servizi igienici) – se non già in possesso della P.A.

VARIAZIONI

  • Ogni successiva variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizidella struttura ricettiva, è soggetta al regime amministrativo della SCIA.
  • Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIAdi avvio è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE

La SCIA e/o la COMUNICAZIONE di variazione deve essere presentata al SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.


Note

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