Agenzie di affari
Che cos'è
L’agenzia di affari (prevista dall’art. 115 del TULPS) è un’impresa organizzata che svolge un’attività di intermediazione tra due soggetti per la vendita o la prestazione di servizi conto terzi, rivolgendo la propria opera a chiunque ne faccia richiesta dietro il pagamento di un compenso sotto forma di una percentuale sulle operazioni compiute.
Gli elementi che caratterizzano l’agenzia di affari sono:
- l’esercizio organizzato e abituale di una serie di atti
- una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta
- la natura essenzialmente di intermediazione della prestazione d’opera
- il fine di lucro
La competenza per le attività di agenzia d’affari è del Comune, ad eccezione di quelle di competenza della Questura o di altri soggetti, disciplinate da leggi speciali (art. 2 del Regolamento comunale sulle agenzie d’affari, approvato con D.C.C. 122/2003 e modificato con D.C.C.10/2011).
L’esercizio dell’attività può essere svolto avvalendosi di un rappresentante abilitato a gestire l’attività per conto del titolare ed è subordinato al possesso di:
- un registro giornaliero delle operazioni (cosiddetto giornale degli affari);
- una tabella delle operazioni con relativo tariffario, che dovrà essere esposta in modo visibile nei locali ove si svolge l’attività.
Requisiti
Requisiti soggettivi
- Possesso dei requisiti morali ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli articoli 11 e 92 e 131 del R. D. 773/1931 (TULPS);
- Iscrizione nel registro delle imprese;
- Per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.
Requisiti oggettivi
- Disponibilità dei locali dove si svolgerà l’attività o disponibilità di un dominio internet nel caso in cui l’attività sia svolta on line;
- Rispetto della normativa edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Destinazione d’uso dei locali comprovata da idoneo titolo edilizio
- Conformità alla normativa antincendio (D.P.R. 151/2011).
Come si ottiene
AVVIO
Per l’avvio di un’attività di agenzia d’affari è necessario inoltrare apposita COMUNICAZIONE allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 96.05.00R – opzione: AVVIO.
Trasferimento di sede
Per il trasferimento di sede di un’attività di agenzia d’affari, è necessario inoltrare apposita COMUNICAZIONE allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio nel quale si intende trasferire l’attività, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 96.05.00R – opzione: VARIAZIONE ed attivando il relativo endoprocedimento.
Tenuta del registro degli affari
Tenuta del Registro in formato INFORMATICO: il Registro delle operazioni in formato informatico si svolge con le modalità previste dall’art. 2215 bis del c.c., mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto delegato dal medesimo, con poteri di firma e rappresentanza, all’inizio e al termine dell’utilizzo del Registro e comunque almeno una volta l’anno.
Tenuta del Registro in formato CARTACEO in caso di AUTOVIDIMAZIONE: I registri debbono essere numerati progressivamente a cura dell’interessato, che dichiara nella comunicazione che si tratta dell’unico Registro che verrà utilizzato per l’attività in oggetto e che il Registro contiene tutti gli elementi informativi previsti dalla vigente normativa e che si impegna a tenere in allegato al Registro giornale degli affari la ricevuta di presentazione della comunicazione al SUAP.
Allegato obbligatorio: Timbro di vidimazione
Tenuta del Registro in formato CARTACEO in caso di VIDIMAZIONE DA PARTE DEL COMUNE: La comunicazione al Suap viene effettuata successivamente alla avvenuta vidimazione del registro dall’ufficio Comunale competente.
VIDIMAZIONE DEL REGISTRO IN FORMATO CARTACEO
Al momento in cui si utilizza un nuovo REGISTRO CARTACEO (ad esempio perché quello precedente è esaurito) è necessario inoltrare apposita COMUNICAZIONE esclusivamente attraverso il Sistema Regionale STAR utilizzando il codice attività: 96.05.00R – opzione: ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI ed attivando l’endoprocedimento AD COM 13 – Autovidimazione registro giornale degli affari.
Allegato obbligatorio: Timbro di vidimazione
In caso di vidimazione da parte del Comune la comunicazione al Suap viene effettuata successivamente alla avvenuta vidimazione del registro dall’ufficio Comunale competente.
Per il la VARIAZIONE DELLE MODALITÀ DI TENUTA DEL REGISTRO DEGLI AFFARI (da CARTACEO a INFORMATICO e viceversa) di un’attività di agenzia d’affari, è necessario inoltrare apposita COMUNICAZIONE esclusivamente attraverso il Sistema Regionale STAR utilizzando il codice attività: 96.05.00R – opzione: VARIAZIONE ed attivando il relativo endoprocedimento.
In caso di variazione da INFORMATICO A CARTACEO, con autovidimazione è necessario attivare da elenco anche endoprocedimento AD COM 13 – Autovidimazione registro giornale degli affari – Necessario per l’inoltro del timbro vidimazione
Allegato obbligatorio: Timbro di vidimazione
Note
Normativa di riferimento
- Artt. 115 e ss. del TULPS, R.D. 18.06.1931 n. 773;
- Artt. 204 e ss. del Regolamento di Esecuzione del TULPS, R.D. 06.05.1940 n. 635;
- D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
- D.Lgs. 59/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
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