Adempimento dovuto all’entrata in vigore del D.P.G.R. 21/R/2025
Ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R.T. 20/2023, i soggetti, che alla data di entrata in vigore del Regolamento 21/R/2025 – avvenuta il 01/05/2025 – esercitano attività di agricoltura sociale ai sensi della L.R.T. 30/2003 e dell’art.10-bis del Regolamento 46/R/2004 sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella L.R.T. 20/2023 presentando la SCIA di cui all’art. 3 entro il termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso – scadenza: 01/11/2026.
Scaduto il termine l’attività è esercitata senza titolo e si applica la sanzione di cui all’art. 9, comma 1.
Ultimo aggiornamento: 06/03/2026
Che cos'è
Per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate ai sensi della L. 141/2015, della L.R.T. 20/2023 e del relativo Regolamento 21/R/2025, da:
- Imprenditori agricoli singoli o associati, di cui all’art. 2135 del codice civile
- Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente
e dirette a realizzare:
- L’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate, di rifugiati e migranti, di soggetti affidati in prova ai servizi sociali, di soggetti condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, ivi compresi i giovani NEET
- Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.
- Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione e l’utilizzo delle piante.
- Progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche con carattere stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 60 giorni nell’arco dell’anno solare.
Nell’ambito dell’esercizio delle attività di agricoltura sociale può essere effettuata anche la somministrazione di pasti, alimenti e bevande esclusivamente nei confronti dei destinatari delle attività di agricoltura sociale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Requisiti
- Essere imprenditore agricolo singolo o associato, di cui all’art. 2135 del codice civile, oppure cooperativa sociale di cui alla L. 381/1991, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente.
- Requisito professionale posseduto dall’imprenditore agricolo o da un suo coadiuvante familiare o da un dipendente a tempo indeterminato oppure, nelle forme societarie, da uno dei soci, consistente in:
- Comprovata esperienza pratica triennale OPPURE
- Possesso di un attestato di qualificazione regionale di operatore di fattoria sociale conseguito a seguito di corsi, organizzati o riconosciuti dalla Regione Toscana o da altre regioni e province autonome posseduto
Contrassegno
Gli operatori di agricoltura sociale iscritti nell’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale si avvalgono di un segno distintivo, predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta Regionale, recante la dicitura “Fattoria sociale – Regione Toscana”. Il contrassegno distintivo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria sociale e il suo utilizzo è condizionato al mantenimento dell’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie sociali.
Come si ottiene
Iscrizione nell’elenco e AVVIO
L’iscrizione nell’elenco regionale e l’avvio delle attività di agricoltura sociale sono soggette a SCIA ai sensi dell’art. 3, comma 4 della L.R.T. 20/2023 da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è situata l’unità tecnico economica (UTE) di riferimento esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 88.09R – Agricoltura Sociale e selezionando l’opzione: AVVIO.
Adempimenti successivi
- Nelle more dell’attivazione dell’interoperabilità tra il sistema informatico ARTEA e il sistema informatico degli sportelli unici per le attività produttive di cui all’allegato tecnico al D.P.R. 160/2010, gli operatori che svolgono attività di agricoltura sociale,successivamente alla presentazione della SCIA, effettuano l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale mediante il sistema informativo ARTEA. A decorrere dall’attivazione dell’interoperabilità, ARTEA provvede d’ufficio all’iscrizione.
- Gli operatori di agricoltura sociale iscritti all’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale inviano ad ARTEA, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, una sintetica relazione sulle attività svolte nell’anno precedente sulla base di uno schema predisposto dalla struttura stessa.
SOSPENSIONE
La COMUNICAZIONE di sospensione delle attività di agricoltura sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 9 della L.R.T. 20/2023 è da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 88.09R – Agricoltura Sociale e selezionando l’opzione: ADEMPIMENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI.
Nel caso di sospensione per più di 24 mesi nell’arco di un triennio, l’attività si considera cessata con conseguente cancellazione dall’elenco regionale. Per riprendere l’esercizio delle attività deve essere presentata nuovamente la SCIA.
VARIAZIONI
La COMUNICAZIONE di variazione relativa a:
- Spazi dedicati / locali utilizzati
- Modalità di svolgimento delle tipologie di attività offerte
- Soggetto in possesso del requisito professionale
- Professionalità impiegate
- Accordi stipulati
- Periodo di apertura
- Somministrazione di alimenti e bevande
è da presentare, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento 21/R/2025, entro 30 giorni dal verificarsi, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 88.09R – Agricoltura Sociale, selezionando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento: Agricoltura Sociale – Comunicazione di variazione
Note
Riferimenti normativi
Responsabile
Clicca qui per visualizzare le informazioni
Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
Dove andare
Clicca qui per visualizzare le informazioni