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Alberghi diffusi

Ultimo aggiornamento: 06/11/2025

Che cos'è

Gli ALBERGHI DIFFUSI sono le strutture ricettive di cui al Titolo II, Capo VI della L.R.T. 61/2024.

Sono ALBERGHI DIFFUSI le strutture ricettive gestite unitariamente in forma imprenditoriale, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell’ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e unità abitative in due o più edifici separati, vicini tra loro.

Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici e aree assimilate riconosciute dagli strumenti urbanistici, nei borghi e nei nuclei insediativi in ambito costiero e insulare caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a tremila abitanti.

  • Per centro storico s’intende la zona territoriale omogenea di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile1968, n. 1444.
  • Per borgo s’intende il nucleo o insediamento in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identità.
  • Per nucleo insediativo in ambito costiero s’intende la porzione di tessuto urbano o insediamento isolato, ancorché di recente formazione, collocato in prossimità della fascia costiera e dei siti a maggiore fruizione balneare, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano presenti elementi caratteristici e di identità.

Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive

Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.


Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

  • Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo regio decreto.
  • Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  • In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti OGGETTIVI

La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi e l’attività è consentita esclusivamente in alloggi aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva.

Tali alloggi devono possedere:

  • i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  • le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;

Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l’ufficio di ricevimento. I locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune possono avere sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi. I servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune sono forniti all’interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 200 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

L’art. 51 e l’allegato J del D.P.G.R. 47/R/2025, stabiliscono i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi degli alberghi diffusi.


Come si ottiene

AVVIO

L’avvio dell’attività di albergo diffuso è soggetto al regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.20.01R – Strutture ricettive extra-alberghiere e selezionando l’opzione: AVVIO.

VARIAZIONI

  • Ogni successiva variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, è soggetta al regime amministrativo della SCIA.
  • Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA di avvio è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE

La SCIA e/o la COMUNICAZIONE di variazione deve essere presentata al SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica


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Dove andare

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