Bivacchi fissi
Che cos'è
I BIVACCHI FISSI rientrano tra le Strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva di cui al Titolo II, Capo III della L.R.T. 61/2024
Sono BIVACCHI FISSI i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo degli alpinisti. I bivacchi fissi sono incustoditi e aperti in permanenza.
Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive
Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.
Requisiti
Requisiti SOGGETTIVI
- Requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) di cui al R.D. 773/1931
- Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
Requisiti OGGETTIVI
Rispetto dei requisiti previsti al Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2025 ed in particolare:
- Art. 38 – Realizzazione su aree con destinazione d’uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune
- Art. 43 – I proprietari dei bivacchi fissi devono garantire la manutenzione e il controllo del bivacco, con sopralluoghi da eseguire almeno quattro volte all’anno, nonché il minimo di fruibilità della struttura.
Come si ottiene
L’avvio di un bivacco fisso è soggetto a COMUNICAZIONE da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.20.22R – Bivacchi fissi e selezionando l’opzione: AVVIO.
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61, “Testo unico del turismo.”
- Regolamento 11 agosto 2025, n. 47/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).”
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Responsabile
Clicca qui per visualizzare le informazioni
Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
- Strutture Ricettive: INFORMAZIONI GENERALI
- Regione Toscana – Il nuovo Testo unico del turismo e il Regolamento di attuazione
Dove andare
Clicca qui per visualizzare le informazioni



