Campeggi
Che cos'è
I CAMPEGGI rientrano tra le Strutture ricettive all’aperto di cui al Titolo II, Capo II della L.R.T. 61/2024.
Sono CAMPEGGI le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
Il titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, può allestire, in via continuativa e per l’intero periodo di permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, strutture ancorate al suolo e strutture di cui all’art. 136, comma 1, lett. e-bis), della L.R.T. 65/2014, in non più del 70 per cento delle piazzole. Possono assumere la denominazione di camping village i campeggi nei quali l’installazione di strutture, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole.
Nei campeggi è consentito l’affitto di una piazzola ad unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura per un numero complessivo di piazzole non superiore al 40 per cento. Assumono la denominazione di parchi di vacanza i campeggi nei quali è praticato l’affitto di ciascuna piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.
Nei parchi di vacanza è consentito, per non più del 40 per cento delle piazzole, l’affitto delle piazzole stesse per periodi inferiori a quelli di apertura della struttura.
Le strutture ricettive all’aperto possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.
Nei campeggi sono consentite:
- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.T. 62/2018
- l’attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 62/2018 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.
- l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore;
- la messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, attrezzature per attività ludico-motorie e fitness ad uso esclusivo degli ospiti, non subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista o di responsabile tecnico, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali.
- Le strutture ricettive alberghiere e all’aperto possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011
Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive
Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.
Requisiti
Requisiti SOGGETTIVI
- Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo regio decreto.
- Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
- In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
- In caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande APERTA AL PUBBLICO è richiesto il requisito professionale di cui all’art. 12 della L.R.T. 62/2018.
Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti OGGETTIVI
I campeggi devono rispettare i requisiti previsti al Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2025 e devono essere manutenuti in buono stato di pulizia, conservazione e decoro, tale da assicurare la loro completa funzionalità e la loro fruibilità in sicurezza da parte dell’utenza.
Come si ottiene
AVVIO
L’avvio dell’attività di campeggio è soggetto al regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.30.31R – Strutture ricettive all’aperto e selezionando l’opzione: AVVIO.
VARIAZIONI
- Ogni successiva variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, è soggetta al regime amministrativo della SCIA.
- Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA di avvio è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE
La SCIA e/o la COMUNICAZIONE di variazione deve essere presentata al SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61, “Testo unico del turismo.”
- Regolamento 11 agosto 2025, n. 47/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).”
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
- Strutture Ricettive: INFORMAZIONI GENERALI
- Regione Toscana – Il nuovo Testo unico del turismo e il Regolamento di attuazione
Dove andare
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