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Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa

Ultimo aggiornamento: 06/11/2025

Che cos'è

Ai sensi dell’art. 30 del Titolo II, Capo II “Strutture ricettive all’aperto” della L.R.T. 61/2024 gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, CAMPEGGI o VILLAGGI TURISTICI riservati ad ospitare:

  • i propri associati, i soggetti destinatari dell’attività associativa e i relativi accompagnatori;
  • gli associati e i soggetti destinatari dell’attività e i relativi accompagnatori di enti, associazioni e cooperative con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso convenzione.

Le disposizioni si applicano anche a enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Le strutture non sono soggette a classificazione e possiedono almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella, oppure per i villaggi turistici classificati con due stelle.

Nella SCIA presentata per l’esercizio delle strutture, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all’utilizzazione delle medesime.

Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive

Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.


Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

  • Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo regio decreto.
  • Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  • In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti OGGETTIVI

I campeggi e i villaggi turistici a gestione non lucrativa devono rispettare i requisiti previsti al Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2025 e devono essere manutenute in buono stato di pulizia, conservazione e decoro, tale da assicurare la loro completa funzionalità e la loro fruibilità in sicurezza da parte dell’utenza.


Come si ottiene

AVVIO

L’avvio dell’attività è soggetto al regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.30.31R – Strutture ricettive all’aperto e selezionando l’opzione: AVVIO.

VARIAZIONI

  • Ogni successiva variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, è soggetta al regime amministrativo della SCIA.
  • Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA di avvio è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE

La SCIA e/o la COMUNICAZIONE di variazione deve essere presentata al SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.


Note

Normativa di riferimento:


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili


Dove andare

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