Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa
Che cos'è
Ai sensi dell’art. 30 del Titolo II, Capo II “Strutture ricettive all’aperto” della L.R.T. 61/2024 gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative, possono organizzare e gestire, al di fuori dei normali canali commerciali, CAMPEGGI o VILLAGGI TURISTICI riservati ad ospitare:
- i propri associati, i soggetti destinatari dell’attività associativa e i relativi accompagnatori;
- gli associati e i soggetti destinatari dell’attività e i relativi accompagnatori di enti, associazioni e cooperative con i quali il gestore della struttura è collegato attraverso convenzione.
Le disposizioni si applicano anche a enti e aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
Le strutture non sono soggette a classificazione e possiedono almeno i requisiti previsti per i campeggi classificati con una stella, oppure per i villaggi turistici classificati con due stelle.
Nella SCIA presentata per l’esercizio delle strutture, sono indicate le categorie di soggetti abilitati all’utilizzazione delle medesime.
Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive
Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.
Requisiti
Requisiti SOGGETTIVI
- Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo regio decreto.
- Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
- In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti OGGETTIVI
I campeggi e i villaggi turistici a gestione non lucrativa devono rispettare i requisiti previsti al Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2025 e devono essere manutenute in buono stato di pulizia, conservazione e decoro, tale da assicurare la loro completa funzionalità e la loro fruibilità in sicurezza da parte dell’utenza.
Come si ottiene
AVVIO
L’avvio dell’attività è soggetto al regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.30.31R – Strutture ricettive all’aperto e selezionando l’opzione: AVVIO.
VARIAZIONI
- Ogni successiva variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, è soggetta al regime amministrativo della SCIA.
- Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA di avvio è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE
La SCIA e/o la COMUNICAZIONE di variazione deve essere presentata al SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.
Note
Normativa di riferimento:
- Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61, “Testo unico del turismo.”
- Regolamento 11 agosto 2025, n. 47/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).”
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”
- REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773, “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.”
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
- Strutture Ricettive: INFORMAZIONI GENERALI
- Regione Toscana – Il nuovo Testo unico del turismo e il Regolamento di attuazione
Dove andare
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