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Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Ultimo aggiornamento: 06/11/2025

Che cos'è

Gli esercizi di CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (CAV) rientrano tra le Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al Titolo II, Capo IV della L.R.T. 61/2024

Sono CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (CAV) le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale e collocate in un unico edificio o al più in un unico complesso immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi essenziali come definiti all’art.46 del D.P.G.R. 47/R/2025.

La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande.

Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive

Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.


Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

  • Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo regio decreto.
  • Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  • In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti OGGETTIVI

I locali destinati alle attività devono possedere:

  • i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  • le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
  • i requisiti previsti dal regolamento D.P.G.R. 47/R/2025

L’esercizio delle attività è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva, ai sensi dell’art. 38 del D.P.G.R. 47/R/2025

Disposizioni transitorie (Art. 144, commi 3 e 4, L.R.T. 61/2024)

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:

  • Le disposizioni di cui all’art. 41, comma 3, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turistico-ricettiva.
  • Per le attività di cui all’art. 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.

Come si ottiene

AVVIO

L’avvio dell’attività di case e appartamenti vacanze è soggetto al regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.20.01R – Strutture ricettive extra-alberghiere e selezionando l’opzione: AVVIO

Allegati alla SCIA: Planimetria descrittiva dei locali (con indicazione delle dimensioni e funzione dei vani/servizi igienici) – se non già in possesso della P.A.

VARIAZIONI

  • Ogni successiva variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, è soggetta al regime amministrativo della SCIA.
  • Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA di avvio è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE

La SCIA e/o la COMUNICAZIONE di variazione deve essere presentata al SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili


Dove andare

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