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Centro per bambini e famiglie – Autorizzazione all’apertura e al funzionamento

Creata il 19/10/2021

Che cos'è

Il centro per bambini e famiglie è un servizio educativo integrativo alla prima infanzia che accoglie bambini da 0 a 36 mesi insieme ai loro genitori o ad un adulto accompagnatore e non prevede la somministrazione del pasto, né il riposo pomeridiano.

Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Regionale RRT 41/R/2013, il centro per bambini e famiglie prevede un calendario di funzionamento del servizio di almeno 3 mesi con attività educative erogate per almeno 2 giorni alla settimana.

L’orario giornaliero di funzionamento è compreso fra un minimo di 3 ore ed un massimo di 10 ore complessive; la permanenza dei bambini non può essere superiore alle 5 ore.

L’autorizzazione all’apertura e al funzionamento di un Centro per bambini e famiglie privato è rilasciata, con durata triennale, dal Comune territorialmente competente, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 32/2002 e dal relativo regolamento regionale attuativo approvato con D.P.G.R. 41/R del 30/07/2013 e successive modifiche e integrazioni Titolo III capo II.

Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento di una nuova struttura ad uso Centro per bambini e famiglie privato  occorre che la struttura stessa sia in possesso di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dal regolamento regionale 41/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché collocata in locali conformi alle prescrizioni tecniche e edilizie, alle certificazioni di conformità degli impianti ed alle norme in materia igienico-sanitaria e in materia di sicurezza per le comunità educative, previste dalle vigenti normative nazionali, regionali e comunali.


Requisiti

Obblighi e requisiti

Obblighi e requisiti del titolare/gestore: 

  • Assumere personale che abbia i titoli di studio previsti dalla vigente normativa, come più oltre dettagliati.
  • Applicare i contratti collettivi di lavoro vigenti, per tutti i profili professionali inseriti nel servizio, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore, ivi compreso il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste.
  • Dotarsi, all’interno dell’organico della struttura, di personale ausiliario numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere assicurando il minimo richiesto quantificato in un’ora giornaliera, principalmente per le funzioni di sporzionamento.
  • Impiegare personale (pedagogico, educativo, ausiliario) che non abbia riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, ovvero per la quale sia intervenuta riabilitazione.
  • Non aver egli stesso riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, ovvero per la quale sia intervenuta riabilitazione.

Requisiti del coordinatore pedagogico art.15

  • I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  • La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
  • a) hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico prima del 15 agosto 2013;
  • b) sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali conseguita entro il 31 agosto 2014, hanno acquisito nove crediti formativi universitari in materie psicologiche e pedagogiche e hanno conseguito un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia entro il 31 agosto 2018;
  • c) sono in possesso di laurea in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca conseguiti entro l’anno accademico 2020/2021.

Requisiti dell’educatore art. 13

Possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

  • laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia;
  • laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
  • Continuano ad avere validità tutti i titoli di studio previsti dalla precedente normativa della Regione Toscana e conseguiti entro 31 agosto 2018.
  • Continuano inoltre ad avere validità, se i percorsi sono stati avviati nell’anno accademico 2018/2019 e i titoli sono stati conseguiti entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente:
  • la laurea o la laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
  • il master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche.

 Requisiti del personale ausiliario art. 14

  • l’assolvimento dell’obbligo scolastico; il requisito non è richiesto a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013;
  • [art14-com1] Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l’attestato di qualifica professionale specifico; il requisito non è richiesto a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013;
  • formazione obbligatoria HACCP e relativo aggiornamento periodico, formazione obbligatoria specifica per la produzione e somministrazione alimenti senza glutine se sono iscritti bambini affetti da celiachia.

Come si ottiene

Come fare domanda

Prima domanda di autorizzazione per avviare l’attività (art. 50 D.P.G.R. 41/R del 30.07.2013)

Deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 85.10.00R – Servizi educativi per la prima infanzia – avvio

Il soggetto che richiede l’autorizzazione deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale, nonché dai regolamenti comunali (VERIFICARE SUL SITO UFFICIALE DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE), con particolare riferimento a:

  • standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
  • ricettività della struttura, rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere;
  • titoli di studio e requisiti di onorabilità di sé stesso come titolare, degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio, con la corretta applicazione ai dipendenti della relativa normativa contrattuale;
  • rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
  • progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.

Note

Normativa di riferimento:


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Modelli scaricabili da STAR


Altre informazioni utili

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Dove andare

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