Commercio ITINERANTE su aree pubbliche
Che cos'è
Per aree pubbliche, si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
Per commercio su aree pubbliche, s’intende le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
L’esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e deve essere svolto compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e secondo quanto disposto dal Regolamento del Comune territorialmente competente – verificare i Regolamenti sul sito ufficiale dei Comuni facenti parte dell’Unione.
L’attività di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione Reg. (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
L’abilitazione all’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche consente anche il consumo sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione alle condizioni poste dal comune con il Regolamento – verificare i Regolamenti sul sito ufficiale dei Comuni facenti parte dell’Unione
L’abilitazione all’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti qualora sussistano le condizioni e i requisiti posti dal comune con il Regolamento – verificare i Regolamenti sul sito ufficiale dei Comuni facenti parte dell’Unione.
L’esercizio dell’attività di somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
La Segnalazione Certificata di Inizio di Attività per l’esercizio del commercio itinerante abilita anche:
- all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
- all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
- alla partecipazione alle fiere.
Nel territorio toscano l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell’Unione europea di provenienza, alle condizioni della L.R.T. 62/2018.
Requisiti
Requisiti soggettivi morali (art. 11, L.R.T. 62/2018)
- Requisiti di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010
Requisiti soggettivi professionali per settore ALIMENTARE (art. 12, L.R.T. 62/2018)
- Requisiti di cui all’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010
- Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale anche l’iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla L. 426/1971 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell’esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Come si ottiene
AVVIO (Art. 34, L.R.T. 62/2018)
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche in modalità online. La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 47.82.01R, selezionando l’opzione AVVIO.
In caso di avvio di attività itinerante alimentare
In caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari è necessario attivare da Ulteriori procedimenti l’endoprocedimento di notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004
SUBINGRESSO (Art. 90, L.R.T. 62/2018)
La comunicazione di subingresso – anche in caso di subentro per causa di morte – deve essere presentata prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.82.01R – opzione SUBINGRESSO
In caso di subingresso in attività itinerante alimentare
In caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari è necessario attivare da Ulteriori procedimenti l’endoprocedimento di notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004.
In caso di subingresso per causa di morte (comma 7 e 8)
La comunicazione di subingresso è presentata dall’erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall’articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure abbiano costituito una società.
Qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del Codice del Commercio, il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività anche in mancanza del requisito professione di cui all’art. 12. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 del Codice del Commercio, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
In assenza di specifica modulistica unificata standardizzata, per la dichiarazione relativa all’eventuale mancato possesso del requisito professionale, ai sensi del comma 8 dell’art. 90 della L.R. 62/2018, si utilizza l’apposito modulo SUAP (disponibile nella sezione MODULISTICA) da allegare nella compilazione della comunicazione di subingresso nella sezione Requisiti Professionali scelta Altro Soggetto – pulsante carica file.
Note
Normativa di riferimento
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”;
- Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.”
- Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R, “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.”
- Regolamenti comunali in materia:
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Da allegare nella compilazione della comunicazione di subingresso per causa di morte nella sezione Requisiti Professionali scelta Altro Soggetto – pulsante carica file:
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