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Condhotel

Ultimo aggiornamento: 06/11/2025

Che cos'è

I CONDHOTEL rientrano tra le Strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II, capo I della L.R.T. 61/2024.

Sono denominati condhotel, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, si applicano i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.L. 133/2014, convertito dalla L. 164/2014.

Nei condhotel sono consentite:

  • l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.T. 62/2018;
  • l’attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R.T. 62/2018 a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato;
  • l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore;
  • la messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, attrezzature per attività ludico-motorie e fitness ad uso esclusivo degli ospiti, non subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista o di responsabile tecnico, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali.
  • la predisposizione di locali destinati ad attività temporanee di smart working, che non costituiscono attività di ospitalità, entro il limite del quaranta per cento della superficie utile della struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore a nove nel corso dell’anno solare.
  • Le strutture ricettive alberghiere e all’aperto possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011

Disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive

Per le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, si veda l’apposita scheda: Strutture Ricettive – Informazioni generali.


Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

  • Il titolare della struttura ricettiva e il suo rappresentante, ai sensi dell’art. 8 del R.D. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 92 del medesimo regio decreto.
  • Nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
  • In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
  • In caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande APERTA AL PUBBLICO è richiesto il requisito professionale di cui all’art. 12 della L.R.T. 62/2018.

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti SOGGETTIVI

I condhotel devono possedere i requisiti indicati nella L.R.T. 61/2024 e nel relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 47/R/2025, nonché rispettare le normative relative alla prevenzione incendi, alle vigenti discipline in materia urbanistico-edilizia igienico-sanitaria e di sicurezza.


Come si ottiene

AVVIO

L’avvio dell’attività di albergo è soggetto al regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 55.10.01R – Strutture ricettive alberghiere (Alberghi, RTA, Alberghi diffusi, Condhotel) e selezionando l’opzione: AVVIO.

VARIAZIONI

  • Ogni successiva variazione relativa alla capacità ricettiva, alle dotazioni e ai servizi della struttura ricettiva, è soggetta al regime amministrativo della SCIA.
  • Ogni ulteriore variazione dei dati e delle informazioni contenute nella SCIA di avvio è soggetta al regime amministrativo della COMUNICAZIONE

La SCIA e/o la COMUNICAZIONE di variazione deve essere presentata al SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando l’opzione: VARIAZIONE e attivando l’endoprocedimento relativo.


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Dove andare

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