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Vendita di stampa quotidiana e periodica – Punto vendita ESCLUSIVO

Ultimo aggiornamento: 24/06/2025

Che cos'è

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinato al Titolo II, Capo IV della L.R.T. 62/2018, “Codice del Commercio”, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 170/2001, distinguendo tra punti vendita esclusivi, e non esclusivi.

Per PUNTI VENDITA ESCLUSIVI ai sensi dell’art. 28, lett. a) della L.R.T. 62/2018 si intendono gli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici, nonché gli esercizi già autorizzati, in vigenza dell’art. 14 della L. 416/1981.

L’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all’art. 5 del D.Lgs. 170/2001, può avere carattere stagionale ed essere esercitata per un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni ed assicura la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, dell’art. 8, comma 1 della L. 198/2016 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 170/2001.


Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

Requisiti per i cittadini extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti OGGETTIVI

  • Rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, sicurezza, agibilità, destinazione d’uso dei locali, e destinazione urbanistica della zona previsti.

Come si ottiene

L’avvio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in punti esclusivi è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 47.71R – Opzione AVVIO ed utilizzando il modello sottostante.

Sono altresì soggetti a SCIA, ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. 62/2018, l’ampliamento e il trasferimento di sede.

Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.


Note

Riferimenti normativi


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Il procedimento NON è strutturato su STAR pertanto occorre utilizzare il modello seguente:


Altre informazioni utili


Dove andare

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Sviluppo Economico