Vendita di stampa quotidiana e periodica – Punto vendita NON ESCLUSIVO
Che cos'è
Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica è disciplinato al Titolo II, Capo IV della L.R.T. 62/2018, “Codice del Commercio”, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 170/2001, distinguendo tra punti vendita esclusivi, e non esclusivi.
Per PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI ai sensi dell’art. 28, lett. b) della L.R.T. 62/2018 si intendono gli esercizi che in aggiunta ad altre merci, possono vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie di prodotti editoriali, nonché gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’art. 1 della L.108/1999 e ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
Possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica a condizione che si svolga nell’ambito degli stessi locali:
- Rivendite di generi di monopolio;
- Impianti di distribuzione di carburanti;
- Bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- Medie e grandi strutture di vendita;
- Esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati;
- Esercizi a prevalente specializzazione di vendita sulla base del volume di affari, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
L’attività:
- E’ svolta nel rispetto delle modalità di cui all’art. 5 del D.Lgs. 170/2001;
- Può avere carattere stagionale ed essere esercitata per un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni;
- Può essere esercitata, anche stagionalmente, da esercizi commerciali diversi da quelli sopra indicati, qualora nel territorio del Comune, o in una frazione di esso, non esistano punti vendita della stampa quotidiana e periodica.
- Assicura la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, dell’art. 8, comma 1 della L. 198/2016 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 170/2001.
I titoli abilitativi per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo non possono essere ceduti separatamente dai titoli abilitativi per l’esercizio delle attività di vendita della stampa.
Il Comune può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 170/2001.
Requisiti
Requisiti SOGGETTIVI
- Possesso dei requisiti di onorabilità, di cui all’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 59/2010 e all’art. 11 della L.R.T. 62/2018;
- Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011
Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Requisiti OGGETTIVI
- Rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, sicurezza, agibilità, destinazione d’uso dei locali, e destinazione urbanistica della zona previsti.
Come si ottiene
L’avvio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in punti non esclusivi CONTESTUALMENTE all’avvio dell’attività principale è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività, selezionando l’opzione AVVIO, attivando l’endoprocedimento Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – SCIA di avvio in punto vendita non esclusivo ed utilizzando il modello sottostante.
L’avvio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in punti non esclusivi SUCCESSIVAMENTE, in aggiunta all’attività principale è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, in modalità online, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività, selezionando l’opzione ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI, attivando l’endoprocedimento Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – SCIA di avvio in punto vendita non esclusivo ed utilizzando il modello sottostante.
Sono altresì soggetti a SCIA, ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. 62/2018, l’ampliamento e il trasferimento di sede.
Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Note
Riferimenti normativi
- DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 170, “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.”
- Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.”
- Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Il procedimento NON è strutturato su STAR pertanto occorre utilizzare il modello seguente:
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Dove andare
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