Facchinaggio
Che cos'è
Sono imprese di facchinaggio, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 221/2003 e dell’Allegato I al D.M. 03/12/1999, quelle che esercitano esclusivamente per conto terzi le attività di:
- portabagagli
- facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari
- facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, in base all’art.21 della L. 84/1994 e ss.mm.ii.
comprese quelle preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche.
Rientrano nelle attività di facchinaggio, purché preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, le attività di: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Non si applica la normativa sul facchinaggio nel caso in cui l’attività principale dell’impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto e la pesa pubblica di cui all’art. 32 del R.D. 2011/1934 e il facchinaggio sia solo strumentale alle stesse.
Le attività di facchinaggio sono censite al punto 101 della Tabella A, allegata al D.lgs. 222/2016 (Madia 2).
Fasce di classificazione (Art. 8, D.M. 221/2003)
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività. Le imprese di nuova costituzione sono inserite nella fascia iniziale. All’impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito della Camera di Commercio di Pistoia-Prato
Requisiti
La verifica istruttoria del possesso dei requisiti è di competenza della Camera di Commercio di Pistoia-Prato
Requisiti soggettivi
- Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 7, comma 1 del D.M. 221/2003 da parte dei soggetti indicati al successivo comma 2.
- Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, da parte dei soggetti elencati all’art. 85.
- I soggetti tenuti alle dichiarazioni antimafia e di onorabilità sono descritti nella seguente tabella.
- Possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 6, comma 2 del D.M. 221/2003 da parte di un dipendente, di un familiare collaboratore, di un socio lavoratore, del titolare, o del preposto alla gestione tecnica, che non può essere un consulente o un professionista esterno.
Requisiti oggettivi
- Possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 5 del D.M. 221/2003.
- Rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana e di igiene e sanità, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e delle destinazioni d’uso.
- Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.
- Rispetto della normativa di prevenzioni incendi prevista dal D.P.R. 151/2001.
Come si ottiene
L’esercizio dell’attività facchinaggio, ai sensi dell’art. 72, del D.Lgs. 59/2010, è soggetto a SCIA, da presentare:
- direttamente alla Camera di Commercio competente, tramite ComUnica, oppure
- alla Camera di Commercio tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente sulla sede operativa dell’attività, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 52.24.00R – Attività di facchinaggio e selezionando l’opzione: AVVIO
Note
Normativa di riferimento
- LEGGE 5 marzo 2001, n. 57, “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.” – Art. 17
- DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.” – Art. 72
- D.M. 30 giugno 2003, n. 221, “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.”
- DECRETO Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, “Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970.” – Allegato I
- CIRCOLARE n. 3626/C del 30/07/2009, “Attività di movimentazione merci (decreto interministeriale n. 221 del 2003)
Responsabile
Clicca qui per visualizzare le informazioni
Allegati e documenti
Modulistica
Il procedimento di avvio è strutturato su STAR pertanto la compilazione della SCIA avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.
Altre informazioni utili
- Camera di Commercio di Pistoia-Prato: Imprese di facchinaggio
Dove andare
Clicca qui per visualizzare le informazioni



