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Gas tossici – Autorizzazione all’utilizzo, custodia e conservazione

Ultimo aggiornamento: 18/06/2025

Che cos'è

Ai sensi dell’art. 58 del TULPS è vietato l’impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione. A tal fine il regolamento per l’impiego dei gas tossici, approvato con REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 147, definisce come gas tossico:

  • qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
  • qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

L’elenco completo dei gas tossici è rinvenibile nel Prospetto allegato al R.D. 147/1927 e successive modifiche ed integrazioni. 


Requisiti


Come si ottiene

L’istanza di autorizzazione all’utilizzazione dei gas tossici in impianti fissi e alla loro custodia e conservazione in magazzini o depositi è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività ed attivando l’endoprocedimento ASL 23 – Autorizzazione alla detenzione ed utilizzo di gas tossici ed utilizzando i modelli scaricabili dalla sezione “Modulistica”.

Quando si tratta di più gas, tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante separate domande.

Sono escluse dalla competenza comunale le licenze specifiche, concesse volta per volta dalla Questura, per l’acquisto e il trasporto dei gas tossici e per il loro impiego in luoghi abitati e in aperta campagna.

L’autorizzazione è rilasciata dal Comune, previa istruttoria favorevole della Azienda USL Toscana Centro, sentita l’apposita Commissione Tecnica Permanente.

In caso di variazione del direttore tecnico, la relativa comunicazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività – Opzione VARIAZIONI ed attivando l’endoprocedimento ASL 23 – Autorizzazione alla detenzione ed utilizzo di gas tossici ed utilizzando i modelli scaricabili dalla sezione “Modulistica”.


Note

Rilascio (Art. 26, R.D. 147/1927) e Revisione (Art. 35, R.D. 147/1927) della patente di abilitazione

Pratica di NON competenza SUAP

Il rilascio della patente di abilitazione, necessaria per effettuare le operazioni di custodia, utilizzo e trasporto di gas tossici, è subordinato al superamento dell’esame relativo allo specifico gas tossico, effettuato da apposita Commissione dell’Azienda USL Toscana Centro, su istanza da presentarsi direttamente al Comune di residenza. Per le modalità, le date ed i costi dell’esame si veda la seguente pagina web del sito ASL. La patente di abilitazione è soggetta a revisione periodica non superiore a cinque anni, disposta con Decreto del Ministero della Salute e decade se non è rinnovata in tempo utile. L’istanza di revisione è presentata direttamente al Comune di residenza. La revisione non comporta la ripetizione dell’esame, ma mira ad accertare il mantenimento dei requisiti.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

 

Riferimenti normativi


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica


Altre informazioni utili

Comuni componenti l’Unione, per informazioni sulla patente di abilitazione:

Altre informazioni utili da sito web Azienda USL Toscana Centro:


Dove andare

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Sviluppo Economico