Commercio da parte degli imprenditori agricoli
Che cos'è
Si tratta della vendita al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli in locali aperti al pubblico, in area pubblica in forma itinerante, in area pubblica su posteggio o tramite commercio elettronico esclusivo.
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 228/2001, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio italiano, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nonché i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
I medesimi soggetti possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
Requisiti
Requisiti soggettivi morali
- Non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività (Art. 4, comma 6, D.Lgs. 228/2001)
- Non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
Requisiti oggettivi
- L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può svolgersi su tutto il territorio comunale, a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati;
- Rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria;
- L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- Nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
Come si ottiene
Per la vendita al dettaglio da parte del produttore agricolo in locali aperti al pubblico, in area pubblica in forma itinerante, in area pubblica su posteggio o tramite commercio elettronico esclusivo, si applica il regime amministrativi della COMUNICAZIONE, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 47.20.01R – opzione AVVIO.
Ulteriore procedimento
- ASL 90 – Notifica ai fini della registrazione ai sensi del Reg. 852/2004/CE se l’attività di vendita comprende prodotti alimentari. L’endoprocedimento deve essere attivato tramite il pulsante ELENCO nella sezione IGIENICO SANITARI.
Attenzione: Durante la compilazione della comunicazione sul portale STAR è possibile selezionare più modalità di svolgimento tenendo conto delle seguenti disposizioni:
- È possibile la selezione di più modalità solo qualora queste siano svolte nello stesso comune, presentando così un’unica pratica. (es. locale aperto al pubblico e in area pubblica su posteggio nello stesso comune)
- Se l’attività viene svolte in più modalità su più comuni, si deve necessariamente presentare una pratica per ogni comune interessato. (es. locale aperto al pubblico in un comune e in area pubblica su posteggio in un altro)
- La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione, può essere avviata unitamente al locale aperto al pubblico o in area pubblica su posteggio se la sede dell’azienda di produzione e il locale aperto al pubblico o in area pubblica su posteggio sono nello stesso comune.
- L’opzione di commercio elettronico esclusivo è da selezionare solo qualora sia l’unica modalità usata in quanto è già compreso nelle altre opzioni.
Non è richiesta la COMUNICAZIONE per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici e locali.
Note
Normativa di riferimento
- DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228, “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.”
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento 1 agosto 2006, n. 40/R, “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.”
- NOTA DI INDIRIZZI di ANCI in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli. Somministrazione non assistita.
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Il procedimento è strutturato su STAR pertanto la compilazione della COMUNICAZIONE avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.
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Dove andare
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