Commercio all’ingrosso
Che cos'è
Si definisce commercio all’ingrosso, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera a) della L.R.T. 62/2018, – l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
Requisiti
Requisiti soggettivi
Il Commercio all’ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti alimentari, è subordinato esclusivamente al possesso dei Requisiti soggettivi morali (art. 11 L.R. 62/2018 – Requisiti di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 59/2010).
Come si ottiene
Settore NON ALIMENTARE
L’avvio dell’attività è soggetto a COMUNICAZIONE, da trasmettere, a scelta dell’interessato:
- direttamente alla Camera di Commercio, in modalità telematica tramite ComUnica
oppure
- per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), mediante l’apposito modulo unificato standardizzato che si compila tramite il Sistema Regionale di Accettazione Telematica (STAR), utilizzando il codice attività: 46.20R e attivando l’opzione: AVVIO
Settore ALIMENTARE
Il commercio all’ingrosso di prodotti relativi al settore merceologico alimentare è soggetto a notifica sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 e a presentazione della SCIA di cui all’articolo 19 bis della l. 241/1990 da trasmettere esclusivamente al Suap territorialmente competente, attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 46.20R e attivando l’opzione: AVVIO.
Vendita CONGIUNTA al dettaglio e all’ingrosso
L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti comunali.
Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo a cui sottoporre l’esercizio di vendita congiunta all’ingrosso e dettaglio, e dell’applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto espressamente previsto ai commi 5 e 6 dell’art. 26 della L.R.T. 62/2018. Si richiamano in particolare le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 5, 6, 7 e 8, del Codice Regionale del Commercio, alle quali si rinvia.
Note
Normativa di riferimento
- Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del Commercio.”;
- Regolamento 9 aprile 2020, n. 23/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62”.
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
Responsabile
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Allegati e documenti
Modulistica
Altre informazioni utili
- Commercio all’ingrosso – Sito web della Camera di Commercio di Pistoia-Prato
Dove andare
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