Mezzi pubblicitari
Che cos'è
L’art. 47 del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” definisce:
INSEGNA DI ESERCIZIO – (Comma 1) – La scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
PREINSEGNA – (Comma 2) – La scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
Lo scopo dell’insegna di esercizio e della preinsegna è quello di segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa. Le insegne di esercizio non devono contenere alcun elemento teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi solo a segnalare la denominazione della stessa. Così, secondo il Consiglio di Stato, un cartello stradale che, oltre alla freccia direzionale, contenga anche l’indicazione dell’indirizzo web della società deve intendersi pubblicità: esso infatti adempie a una funzione che va oltre quella di indicare un luogo.
CARTELLO – (Comma 4) – Un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO – (Comma 5) – L’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO – (Comma 6) – La riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO – (Comma 7) – Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA – (Comma 8) – Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
Gli impianti pubblicitari sono direttamente o indirettamente rivolti a reclamizzare e promuovere l’attività e/o a farne conoscere la natura, la qualità o anche l’esistenza. Possono essere installati anche lontano dalla sede dell’impresa.
Requisiti
Come si ottiene
Per l’installazione di mezzi pubblicitari, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.L. 19/2026, si applica il regime amministrativo della SCIA ASSEVERATA (art. 19-bis, comma 2, della L. 241/1990), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l’attività, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività principale, selezionando l’opzione ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI, attivando l’endoprocedimento di interesse tra:
- AD COM 05 – SCIA per insegna di esercizio e su veicoli aziendali
- AD COM 20 – SCIA impianti pubblicitari (esclusa insegna)
dalla sezione “Adempimenti comunali” dell’ELENCO ed utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito ufficiale del Comune territorialmente competente, completa degli allegati tecnici richiesti.
Per eventuali procedimenti edilizi collegati, vedi scheda: Edilizia produttiva
Note
Normativa di riferimento
- DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada.” – Artt. 23 e 26
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.” – Artt. dal 47 al 59
- DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.” – Art. 5, comma 2
- Regolamenti comunali dei Comuni di:
Responsabile
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Allegati e documenti
- Per le strade di competenza ANAS, per gli allegati da presentare a corredo della SCIA vedi: ANAS – Mezzi pubblicitari – Modulistica
- Per le strade di competenza della Provincia di Pistoia vedi: Provincia di Pistoia
Modulistica
I procedimenti AD COM 05 e AD COM 20 NON sono strutturati su STAR. Il modello di SCIA è messo a disposizione dal Comune territorialmente competente:
Altre informazioni utili
- Strade di competenza ANAS
- Strade di competenza della Provincia di Pistoia
- Strade di competenza comunale:
Dove andare
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