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Laboratori ARTIGIANI di produzione e vendita di prodotti ALIMENTARI

Ultimo aggiornamento: 17/12/2025

Che cos'è

Ai sensi dell’art. 5 della L. 443/1985 “Legge-quadro per l’artigianato” e dell’art. 9, comma 2, lett. f) della L.R.T. 62/2018 “Codice del Commercio”, le imprese artigiane annotate nella sezione speciale del registro delle imprese possono vendere al dettaglio – per asporto e senza consumo sul posto – i beni di produzione propria nei locali di produzione o a questi adiacenti, purché non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato, senza necessità di ottenere il titolo abilitativo previsto per l’esercizio dell’attività commerciale dal Titolo II della L.R.T. 62/2018.

Nel caso in cui:

  • La vendita dei propri prodotti avvenga in sedi diverse da quella produttiva (ad esempio: in altra unità locale o tramite e-commerce), OPPURE
  • Vengano venduti prodotti diversi rispetto a quelli di produzione propria

dovrà essere osservata la disciplina relativa al commercio al dettaglio ed acquisito il relativo titolo abilitativo commerciale.

L’attività si configura come impresa alimentare e pertanto è soggetta alle disposizioni del Regolamento (CE) 852/2004 e in particolare:

  • L’obbligo di notifica all’autorità competente ai fini della registrazione;
  • L’obbligo di dotazione di un idoneo sistema di autocontrollo che applichi i principi HACCP;
  • Obblighi inerenti alla sicurezza alimentare e rintracciabilità degli alimenti;
  • Rispetto della legislazione alimentare garantito dall’Operatore del Settore Alimentare (OSA).

Requisiti

  • Rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

Come si ottiene

AVVIO – Attività senza necessità di titolo abilitativo commerciale

Per l’avvio dell’attività di laboratorio artigiano di produzione e vendita di prodotti artigianali, con le modalità descritte all’art. 9, comma 2, lett. f) della L.R.T. 62/2018, è necessaria la sola notifica sanitaria, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando uno dei seguenti codici attività:

  • 56.50.01R – Laboratori di pizzeria a taglio, gastronomia, rosticceria, kebab, con annesso punto vendita
  • 56.50.02R – Laboratori di friggitoria con annesso punto vendita
  • 56.50.03R – Laboratori di gelateria o pasticceria con annesso punto vendita

selezionando l’opzione: ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI ed attivando dal pulsante ELENCO, nella sezione “Igienico sanitari”, l’endoprocedimento: ASL 90 – Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) – Avvio.


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Il procedimento è strutturato su STAR pertanto la compilazione della notifica avviene integralmente online, sul modello fornito dallo stesso portale.


Altre informazioni utili


Dove andare

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Sviluppo Economico