Comunicazione per vendita di prodotti alcolici
Che cos'è
Si tratta della comunicazione di attivazione di esercizio di vendita di prodotti alcolici di cui all’art. 29, comma 2-bis del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise – TUA), così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 43/2025.
Come precisato dalla Circolare ADM n. 13/2025 al paragrafo I.V., per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare) viene pertanto superato il regime che prevedeva obblighi di denuncia di esercizio e di munirsi della conseguente licenza fiscale, previo assolvimento dell’imposta di bollo, la cui preventiva acquisizione abilitava l’esercente allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti.
Di conseguenza:
- Per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc..) e di birra, l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da presentare al SUAP.
- L’unica comunicazione presentata al SUAP tiene luogo della denuncia di esercizio e della licenza fiscale (art. 29, comma 2-bis, TUA). Sarà cura poi del SUAP trasmettere la stessa al competente Ufficio delle dogane – Ufficio Locale ADM Toscana 4.
- Gli esercenti la vendita al dettaglio di altre bevande alcoliche (ad es. vino, bevande fermentate diverse da vino e da birra) così come, laddove non diversamente disposto da norme di esecuzione del TUA, di prodotti di diversa natura contenenti alcole (ad es. prodotti finiti di profumeria alcolica condizionati) restano esonerati da ogni adempimento tributario.
- Solo per gli esercenti che intendono commercializzare in altro Stato membro bevande alcoliche assoggettate ad accisa ai sensi dell’art. 9-bis del TUA o nello Stato prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro ex art. 10 del TUA permane il vigente regime di denuncia di esercizio e licenza fiscale (art. 29, comma 2, TUA).
L’attività è censita al punto 29 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2)
Requisiti
Come si ottiene
Avvio CONTESTUALE ad avvio dell’attività principale
Si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività, opzione: AVVIO, attivando l’endoprocedimento: ADM 1 – Comunicazione che vale come denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995), presente nella sezione “Dogane e monopoli” dell’ELENCO, utilizzando il modulo reso disponibile nella scheda STAR.
Avvio per attività principale GIA’ AVVIATA
Si applica il regime amministrativo della COMUNICAZIONE da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività, opzione: VARIAZIONE, attivando l’endoprocedimento: ADM 1 – Comunicazione che vale come denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995), presente nella sezione “Dogane e monopoli” dell’ELENCO, utilizzando il modulo reso disponibile nella scheda STAR.
Note
Normativa di riferimento
- DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.” – Art. 29
- DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2025, n. 43, “Revisione delle disposizioni in materia di accise.”
- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.” – Tabella A, punto 29
- Circolare ADM n. 13/2025, “D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. D. Lgs. 28 marzo 2025, n. 43. Revisione delle disposizioni in materia di accise. Prime indicazioni.” – Paragrafo I.V.
- D.D. 323535 del 06/06/2025, “Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza di ADM, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge n. 241/1990” e allegato elenco procedimenti”
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