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Manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento temporanee

Ultimo aggiornamento: 29/08/2025

Che cos'è

I locali di pubblico spettacolo sono locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo rivolte al pubblico.

Il termine “locale” ha un’accezione molto ampia, comprensiva sia di spazi all’interno di opere murarie sia di aree all’aperto in cui si svolga un’attività di pubblico spettacolo.

Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, stadi, campi sportivi ma anche luoghi all’aperto dove si presentano al pubblico spettacolo o manifestazioni sportive (come ad esempio le piazze). In definitiva, il termine locale è da intendersi sia nel senso stretto del termine sia nel senso di luogo.

Premesso quanto sopra, in base al D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, e al D.M. 22 novembre 2022, possiamo individuare due grandi classi di locali di pubblico spettacolo:

  • locali di pubblico spettacolo, in senso stretto
  • luoghi all’aperto delimitati, ma non racchiusi da opere murarie, nei quali si svolgano temporaneamente attività di pubblico spettacolo.

Ai suddetti locali di pubblico spettacolo bisogna aggiungere gli impianti sportivi con presenza di pubblico, per i quali bisogna fare riferimento al D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”.

L’attività è individuata alla sezione 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2)


Requisiti

I locali di pubblico spettacolo e i luoghi all’aperto delimitati in cui si svolgano manifestazioni temporanee, richiedono, ai fini dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS, la verifica di agibilità di cui all’art. 80 TULPS, del luogo “allestito” per la realizzazione dell’evento.

Locali di pubblico spettacolo

L’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo all’interno di un locale presuppone sempre una verifica di agibilità da parte di un tecnico abilitato o da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Quindi, dovranno richiedere un’autorizzazione o presentare una SCIA, ex art. 68/80 TULPS, sia i soggetti che intendano esercitare un’attività di pubblico spettacolo a carattere definitivo (ad esempio per cinema, teatri, discoteche) – si veda la scheda: Locali di pubblico spettacolo con agibilità PERMANENTE – sia i soggetti che, normalmente, esercitino altro tipo di attività e che vogliano ospitare un evento di pubblico spettacolo una tantum. In quest’ultimo caso si è soliti parlare di “agibilità provvisoria” di pubblico spettacolo.

Vi è poi il caso di un locale di pubblico spettacolo che sia già autorizzato per un determinato tipo di attività di pubblico spettacolo che voglia ospitare un’attività di pubblico spettacolo di altro tipo. In questo caso, va verificato se l’ulteriore attività rientri nei limiti dell’autorizzazione, altrimenti va creata un’autorizzazione ad hoc.

Luoghi all’aperto

Per luoghi all’aperto si intendono quegli spazi che non siano racchiusi, neppure parzialmente da opere murarie, come ad esempio piazze e piazzali. In tali luoghi è possibile realizzare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo.


Come si ottiene

A seconda del tipo di allestimento che viene approntato per la realizzazione della manifestazione possono configurarsi diversi tipi di procedimenti:

Procedimento di SCIA (art. 19, L. 241/1990) in caso di:

  • Manifestazione temporanea con capienza non superiore a 200 persone fino alle ore 24,00(nel regime ordinario previsto dall’art. 68 TULPS) per manifestazioni di durata anche superiore a un giorno – in luoghi al chiuso o all’aperto ubicati in delimitati spazi attrezzati.
  • Manifestazione temporanea con capienza fino a 2000 persone, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente (come definite dall’ 7 comma 2 del D.L. 201/2024 convertito nella L. 16/2025 – in vigore dal 01 gennaio 2025)

Per queste tipologie la verifica di agibilità di cui all’art. 80 TULPS delle Commissioni di Vigilanza Comunali, è sostituita da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri, incaricato dall’interessato, che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

  • Manifestazione temporanea con capienza non superiore a 200 persone fino alle ore 24,00per manifestazioni di durata anche superiore a un giorno, al chiuso o all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche ecc.) senza carichi sospesi, senza attrezzature elettriche in aree accessibili al pubblico, e senza pagamento di biglietto, anche con uso di palchi o pedane per gli artisti.

Per questa tipologia è richiesto, di norma, la presentazione dei seguenti documenti:

  • Idoneità statica delle strutture eventualmente allestite
  • Dichiarazione di certificazione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnico abilitato
  • Approntamento di idonei mezzi antincendio.

Procedimento di AUTORIZZAZIONE

  • IN TUTTI GLI ALTRI CASI il procedimento è basato su unarichiesta di autorizzazione ex art. 68/80 TULPS, con intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

 

Come presentare la pratica

Il SUAP dell’Unione, ai sensi del D.P.R. 160/2010, è il Servizio competente per il ricevimento delle pratiche relative ad attività di pubblico spettacolo temporaneo, presentate dai soggetti titolari di attività produttive del territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio.

La SCIA o la ISTANZA, deve essere presentata dai soggetti titolari di attività produttive allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività: 90.04.04R – Attività di pubblico spettacolo temporaneo, opzione: AVVIO, attivando il relativo endoprocedimento di interesse tra:

  • AD COM 34 – Autorizzazione pubblico spettacolo temporaneo (oltre 200 persone)
  • AD COM 35 – SCIA Pubblico spettacolo temporaneo, fino a 2000 persone entro le ore 1 del giorno successivo (Art. 7 comma 2 del D.L. 201/2024 conv. con mod. nella L.16/2025)
  • AD COM 36 – SCIA Pubblico spettacolo temporaneo (fino a 200 persone ed entro le ore 24)

ed allegando la relativa documentazione nell’apposita sezione.

Ulteriore procedimento collegato

Tempi e iter della pratica

Per la modulistica e i relativi documenti da allegare, le tipologie di procedimenti, le ulteriori semplificazioni adottate ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 222/2016, i tempi e l’iter della pratica, consultare il sito web dei Comuni territorialmente competenti:


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Il procedimento NON è strutturato su STAR, pertanto occorre allegare la modulistica cartacea da reperire presso il Comune territorialmente competente:


Altre informazioni utili

Comuni componenti l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese:


Dove andare

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