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Noleggio senza conducente (NSC)

Ultimo aggiornamento: 19/02/2026

Che cos'è

Per noleggio senza conducente (NSC) si intende la messa a disposizione a terzi di veicoli, a titolo oneroso, affinché utilizzino il mezzo in autonomia, senza pertanto fornire il servizio di guida. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, del D.Lgs. 285/1992, “Nuovo codice della strada” possono essere destinati alla locazione senza conducente, i veicoli:

  • Ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore alle sei tonnellate
  • Destinati al trasporto di cose
  • Aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone
  • Per il trasporto promiscuo, autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive
  • Aventi più di nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone

Requisiti

Requisiti soggettivi

Requisiti oggettivi

  • Disponibilità dei veicoli
  • Disponibilità nel territorio comunale di almeno una rimessa all’aperto o al chiuso
  • Carta di circolazione dei veicoli adibiti a noleggio riportante la dicitura locazione senza conducente ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.Lgs. 285/1992 e degli artt. 1 e 3, comma 2, del D.P.R. 481/2001;
  • Rispetto della normativa in materia igienico sanitaria, ambientale, di prevenzione incendi, di sicurezza, di circolazione di veicoli, edilizia, urbanistica, nonché quella relativa alle destinazioni d’uso della rimessa.

Come si ottiene

L’esercizio dell’attività di noleggio senza conducente, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 481/2001, è soggetto a SCIA, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è la sede legale dell’impresa e dei Comuni nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice della propria attività, selezionando l’opzione: AVVIO ed allegando la apposita modulistica.

Iter della pratica

Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, il Comune territorialmente competente può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo la conformazione dell’interessato alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della L. 241/1990. Ai sensi invece dell’art. 2 del D.P.R. 481/2001, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, il Prefetto può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, del TULPS, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.


Note

Normativa di riferimento


Responsabile

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Allegati e documenti


Modulistica

Il procedimento NON è strutturato su STAR. Modulistica da utilizzare esclusivamente in assenza di specifica modulistica comunale pubblicata sul sito del Comune territorialmente competente:


Altre informazioni utili


Dove andare

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Sviluppo Economico