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Impianti per l’esercizio dell’attività fisica: attività sportiva e attività ludico motoria ricreativa

Ultimo aggiornamento: 27/05/2025

Che cos'è

Le disposizioni in materia di attività sportive e ludico-motorie-ricreative in Toscana, sono normate delle seguenti norme:

  • Legge Regionale 27 Febbraio 2015, n. 21 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi
  • D.P.G.R. 5 luglio 2016, n. 22/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21” – che si applica ai locali (PALESTRE) presso cui si svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della L.R. 21/2015, ivi compresi quelli ubicati presso stabilimenti termali e centri benessere.

 La normativa regionale toscana regola le palestre, nelle quali si esercitano attività motorio-ricreative e sportive, non regolamentate da norme approvate dalle Federazioni Sportive Nazionali. Le attività sportive disciplinate da norme approvate dalle Federazioni Sportive Nazionali, sia in forma agonistica sia in forma non agonistica, debbono essere esercitate in locali conformi al DCN CONI n.1379/2008, oltre al D.M. 18.03.1996.

Non sono da considerare palestre e quindi riconducibili alla normativa della Regione Toscana o al DCN CONI n.1379/2008, oltre al D.M. 18.03.1996, le scuole di ballo e i locali in cui si esercitino discipline riconducibili ad espressioni filosofiche dell’individuo (ad esempio yoga).

Definizioni

Ai sensi dell’arti. 3 della L.R. 21/2015:

  1. per attività sportiva si intende: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al CONI e al CIP.
  2. per attività ludico-motoria-ricreativa si intende: attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui alla lettera a), senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

Requisiti

Requisiti SOGGETTIVI

  • Requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
  • Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011 – Antimafia)

Requisiti PROFESSIONALI per avvio dell’attività di cui alla lettera b) dell’art. 3 della L.R. 21/2015

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, presso ogni palestra opera un responsabile tecnico in possesso del titolo di laurea magistrale (specialistica o con laure a quadriennale del vecchio ordinamento) in scienze motorie.

Per lo svolgimento delle attività motorie e sportive all’interno della palestra il responsabile tecnico può avvalersi, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, dei seguenti soggetti:

  1. tecnici del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline sportive associate;
  2. tecnici diplomati a segui to di corsi di formazione professionale aventi caratteristiche e requisiti definiti da specifiche normative regionali;
  3. operatori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o di titoli equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze motorie).

Requisiti OGGETTIVI

I requisiti dei locali della palestra presso cui si svolgono le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della L.R. 21/2015, sono definiti dal regolamento, in particolare si evidenzia che:

  • Le palestre con capienza superiore a 50 utenti sono realizzate nel rispetto delle disposizioni del D.M. 18 Marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” in tal caso gli utenti e gli eventuali accompagnatori sono equiparati agli spettatori.
  • Nelle palestre deve essere allestita una dotazione tecnica di pronto soccorso (o un locale appositamente attrezzato per capienza superiore a 100).
  • È obbligatorio installare un defibrillatore semiautomatico (DAE) come prescritto dalla L.R. 09 Ottobre 2015 n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva).

 In caso di avvio da parte di persona giuridica è obbligatoria la designazione di un GESTORE.

 All’ingresso della palestra DEVONOO ESSERE ESPOSTI:

  1. l’elenco aggiorna to degli istruttori operanti nella palestra
  2. una copia della segnalazione certificata di inizio di attività

Come si ottiene

AVVIO

L’apertura e la gestione di impianti e strutture per l’esercizio dell’attività fisica sono assoggettate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A. (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990) – da presentare al SUAP esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando:

  • il codice attività 93.13.01R – Impianti per l’esercizio dell’attività fisica (attività sportiva – escluso gestione diretta o palestre comunali) OPZIONE AVVIO – per avvio dell’attività di cui alla lettera a) dell’art. 3 della L.R. 21/2015
  • il codice attività 93.13.02R – Impianti per l’esercizio dell’attività fisica (attività ludico motoria ricreativa – escluso gestione diretta o palestre comunali) OPZIONE AVVIO – per avvio dell’attività di cui alla lettera b) dell’art. 3 della L.R. 21/2015

VARIAZIONI per l’attività 93.13.01R – attività sportiva

Le VARIAZIONI dell’esercizio dell’attività fisica attività sportiva sono assoggettate a comunicazione da presentare al SUAP esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 93.13.01R -Impianti per l’esercizio dell’attività fisica (attività sportiva – escluso gestione diretta o palestre comunali) – OPZIONE VARIAZIONI

VARIAZIONI per l’attività 93.13.02R – attività ludico motoria ricreativa

Le VARIAZIONI dell’esercizio dell’attività fisica attività ludico motoria ricreativa sono assoggettate a comunicazione/Scia- da presentare al SUAP esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 93.13.02R – Impianti per l’esercizio dell’attività fisica (attività ludico motoria ricreativa – escluso gestione diretta o palestre comunali) OPZIONE VARIAZIONI – attivando le seguenti schede:

  • Variazione della capienza – SCIA
  • Variazioni soggettive: denominazione/ragione sociale/sede legale/domicilio digitale/legale rappresentante/compagine sociale – COMUNICAZIONE
  • Comunicazione di variazione (gestore, responsabile tecnico, polizza assicurativa) – COMUNICAZIONE

Note

Normativa di riferimento

  • Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21, “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi.”;
  • Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).”

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